Transazione fiscale per i tributi locali: cosa resta da chiarire dopo la riforma fiscale
L'art. 4, n. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, estende la transazione fiscale operante per alcuni istituti di regolazione della crisi d’impresa ai crediti per tributi auto-amministrati da regioni, comuni, province e città metropolitane, includendo così gli enti territoriali fra i creditori pubblici assoggettabili a omologazione forzosa. Ne deriva una tendenziale unificazione del regime dei crediti pubblici nella crisi d'impresa, in cui le differenze non discendono più dalla natura erariale o locale del tributo ma dalla struttura del singolo strumento di regolazione. Restano aperti due nodi di rilievo applicativo: il significato dell'inciso “di tali creditori” nell'alinea del comma 4 dell'art. 63, CCII, da cui dipende se la determinanza dell'adesione vada apprezzata unitariamente o per singolo ente, e l'assenza di una disciplina transitoria espressa.
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