Sanzioni privacy: la Cassazione rafforza i poteri del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 551 dell’11 settembre 2026, evidenzia il rilievo di tre recenti sentenze della Cassazione (nn. 22791, 24861 e 24862/2026), che rafforzano e chiariscono i poteri dell’Autorità in materia di provvedimenti correttivi e sanzionatori. Le pronunce precisano che il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina privacy riguarda la notifica della contestazione e decorre dal definitivo accertamento della violazione, non dalla sua semplice conoscenza. La Corte conferma inoltre l’autonomia tra procedimento di reclamo e procedimento sanzionatorio, escludendo che il superamento dei termini per la decisione sul reclamo comporti la decadenza del potere sanzionatorio del Garante. Prima dell’accertamento definitivo, l’Autorità può svolgere attività istruttorie senza un termine perentorio, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Resta ferma la prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione.
Nella Newsletter n. 551 dell'11 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali evidenzia che tre sentenze della Cassazione di recente pubblicazione (nn. 22791, 24861 e 24862/ 2026) rafforzano i poteri dell’Autorità italiana Garante della privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.Tali sentenze ridurranno notevolmente i margini di ricorso ai provvedimenti del Garante stesso. La Cassazione, infatti, chiarisce e consolida i margini temporali entro cui il Garante può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori, senza introdurre nuove regole ma precisando la portata della disciplina vigente.Con questa precisazione della Corte il dibattito sulla reale portata applicativa di quel termine può dirsi chiuso: il sistema delineato dal Codice della privacy per l’attività del Garante non è, come qualcuno aveva sostenuto, privo di termini interni; ne ha uno, e ha la stessa funzione — cristallizzare rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore — che l’art. 14 della legge n. 689/1981 assegna alla contestazione nel modello generale delle sanzioni amministrative.Per quanto riguarda i reclami, la Corte ha ribadito che il procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio sono distinti e autonomi. Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla “fondatezza” del reclamo presentato dall’interessato - entro nove mesi, prorogabili fino a dodici mesi - non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.Riguardo al termine di 120 giorni, viene chiarito che non si tratta del termine per adottare il provvedimento sanzionatorio finale, ma quello entro cui il Garante deve notificare la contestazione delle violazioni. Il conteggio non parte dalla prima notizia della possibile violazione o dalle prime informazioni ricevute: i 120 giorni decorrono dal momento in cui la violazione può considerarsi definitivamente accertata. Prima del definitivo accertamento, l’Autorità può raccogliere documenti, approfondire i fatti e instaurare il contraddittorio con il soggetto interessato. Questa fase non è sottoposta a un termine perentorio predeterminato, ma deve essere condotta senza ritardi ingiustificati e secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso, restando sindacabile in sede giudiziale.Una volta notificata la contestazione entro 120 giorni dal definitivo accertamento della violazione, non è previsto un ulteriore termine di decadenza per l’adozione del provvedimento finale. Resta la prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione.Copyright © - Riproduzione riservata
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