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IA: in Gu le norme sull'uso tecnologico nelle Forze di polizia e sulle responsabilità civili e penali

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026, adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’IA (UE 2024/1689), disciplinandone l'uso tecnologico nelle Forze di polizia e le responsabilità civili e penali. L'impiego dell'IA si basa su un approccio antropocentrico e sul rischio: i sistemi servono da supporto alle decisioni umane, con revisione obbligatoria degli output e sorveglianza sui modelli ad alto rischio. L'identificazione biometrica remota in tempo reale è limitata a minacce gravi o ricerche mirate, previo controllo giudiziario e divieto di scraping. Per il riconoscimento facciale a posteriori, l'elaborazione biometrica richiede l'autorizzazione del GIP, con cancellazione dei dati grezzi dopo sette giorni. Il decreto introduce il reato di omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi ad alto rischio (art. 437-bis c.p.) e agevola il risarcimento civile dei danni per le parti lese.

Entrerà in vigore il 30 settembre 2026 il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.In particolare il decreto reca disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.Le disposizioni si applicano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.La disciplina sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia si fonda su un principio cardine: l’approccio antropocentrico proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati. L’IA è concepita e utilizzata esclusivamente come uno strumento di supporto alle decisioni umane, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa senza mai sostituirsi alle valutazioni degli operatori. Per questa ragione, ogni risultato generato dai sistemi automatici deve essere preventivamente sottoposto a una revisione umana qualificata e tracciabile prima di confluire in atti o provvedimenti. Per i sistemi ad alto rischio, in particolare, la legge impone una sorveglianza umana effettiva e costante, condotta da personale dotato di competenze adeguate per prevenire rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali.Sul fronte dello sviluppo tecnologico, le Forze di polizia possono stipulare convenzioni e partnership con università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati. Tali collaborazioni devono tuttavia garantire la massima tutela dei dati operativi sensibili, vietandone la condivisione diretta tramite il ricorso a dati sintetici, mascherati o pseudonimizzati, e garantendo sempre la titolarità esclusiva dei modelli addestrati in capo all'amministrazione. In questo contesto, l'impiego dei c.d. spazi di sperimentazione normativa fornisce la base giuridica necessaria per testare e sviluppare i sistemi di IA ad alto rischio in ambienti controllati, in stretta collaborazione con il Garante della privacy e le Autorità nazionali competenti.Infine, l'efficacia del nuovo quadro normativo si affida alla formazione del personale. Presso gli istituti di formazione delle Forze di polizia vengono introdotti corsi specifici volti a far comprendere ai funzionari non solo le potenzialità della tecnologia, ma anche i suoi limiti, i rischi di bias cognitivi e gli errori tipici dei sistemi biometrici e di analisi predittiva. La formazione punta così a sviluppare una capacità critica di interpretazione dei dati e una piena consapevolezza in materia di cybersicurezza, etica e protezione dei dati personali.Il decreto stabilisce regole dettagliate per la gestione dei dati biometrici, disciplinando sia l'uso dei sistemi in tempo reale sia le tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori da parte delle Forze di polizia.In materia di categorizzazione e filtrazione dei set di dati biometrici, l'attività è consentita solo a condizioni stringenti: non deve essere mai finalizzata a inferire caratteristiche sensibili o vietate dalla normativa europea, ma deve servire esclusivamente per finalità di polizia, comparazione e ricerca. I dati elaborati non possono costituire l'unico elemento su cui fondare decisioni che incidono negativamente sulla sfera giuridica delle persone e il titolare è tenuto ad adottare misure rigide per impedire utilizzi incompatibili con la raccolta originaria.Per quanto riguarda l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'impiego dell'IA è circoscritto alla prevenzione di minacce specifiche o alla ricerca mirata di persone scomparse e vittime di reati gravi come sequestro, tratta ed espropriazione sessuale. Il confronto dei dati deve avvenire esclusivamente tramite banche dati create ad hoc per il singolo evento, destinate a essere cancellate alla scadenza dei termini e prive di capacità incrementale rispetto ad autorizzazioni precedenti. Viene sancito il divieto assoluto di alimentare questi archivi tramite scraping non mirato.Per i sistemi di videosorveglianza integrati con intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale a posteriori, l'elaborazione dei dati biometrici può avvenire solo in un momento successivo alla registrazione e non in tempo reale. Durante eventi o in luoghi a rischio, il sistema memorizza inizialmente solo le immagini e i dati di accesso locali senza elaborazione biometrica. In caso di reato, il confronto tra il volto dell'indiziato e l'archivio locale deve essere autorizzato dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero entro tempi stringenti (48 ore per l'istanza e 48 ore per la decisione), a pena di cancellazione dei dati. L'autorizzazione preventiva del giudice non è tuttavia richiesta se la tecnologia è impiegata subito dopo la commissione del reato al solo fine di identificare inizialmente l'indiziato sulla base di elementi oggettivi, sotto la diretta responsabilità dell'ufficiale procedente. Il titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i dati grezzi memorizzati nei sistemi locali vengono cancellati automaticamente dopo sette giorni e si ribadisce il divieto assoluto di svolgere controlli biometrici indiscriminati o massivi sulla popolazione.Il nuovo intervento normativo definisce un quadro articolato di tutele penali, strumenti processuali e norme sulla responsabilità civile legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, intervenendo sia sul codice penale che su quello di procedura penale e civile. In particolare nel codice penale fa il suo ingresso l'articolo 437-bis, che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza e la sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, oltre alla loro alterazione illecita.Il provvedimento rivoluziona inoltre le tutele civili per il risarcimento dei danni causati dai sistemi di IA, agevolando la posizione della parte danneggiata.Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto legislativo 09/09/2026, n. 160 (Gazzetta Ufficiale 15/09/2026, n. 214)

Per approfondire questo argomento leggi anche: L’intelligenza artificiale nei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 Massimo Negroni

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/16/ia-gu-norme-uso-tecnologico-forze-polizia-responsabilita-civili-penali

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