Rapporto di lavoro, via libera ai documenti digitali: SPID e CIE non equivalgono alla firma
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, chiarisce le condizioni per assolvere in modalità digitale gli obblighi documentali connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro. I documenti che non richiedono dichiarazioni del lavoratore possono essere messi a disposizione in un’area riservata, purché siano garantite identificazione, accessibilità, integrità e tracciabilità. Per le dichiarazioni di scienza o di volontà, invece, la sola identificazione tramite SPID o CIE non equivale alla sottoscrizione: occorre una firma digitale, qualificata o avanzata, oppure un processo conforme all’articolo 20, comma 1-bis, del CAD.
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