Previdenza complementare con nuove regole: l’analisi Assonime
Con la circolare n. 22 del 2026, Assonime esamina la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di bilancio 2026 e i successivi interventi attuativi. Tra le principali novità figurano l’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione, il limite di deducibilità dei contributi elevato a 5.300 euro e nuove modalità di erogazione delle prestazioni. Dal 31 ottobre diventano operative anche la piena portabilità del contributo datoriale e l’erogazione frazionata del montante.
La circolare Assonime n. 22 del 5 ottobre 2026 ricostruisce le modifiche alla previdenza complementare introdotte dalla legge n. 199/2025, analizzandole alla luce degli interventi legislativi successivi e delle indicazioni della COVIP. La riforma interessa diverse fasi del rapporto previdenziale, dall’iscrizione al fondo fino alla liquidazione delle somme accumulate. Le decorrenze, tuttavia, non sono uniformi: molte disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026, mentre alcuni interventi diventano operativi dal 31 ottobre.Adesione automatica e termine di sessanta giorniPer i lavoratori del settore privato che instaurano il primo rapporto di lavoro subordinato dal 1° luglio 2026, il nuovo sistema prevede l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia entro sessanta giorni dall’assunzione.L’adesione comporta il conferimento dell’intero TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure previste dagli accordi applicabili. Il dipendente può scegliere, entro il termine indicato, di mantenere il TFR nel regime dell’articolo 2120 del codice civile oppure di destinarlo a un’altra forma pensionistica.Rispetto al precedente meccanismo, il termine per la scelta scende da sei mesi a sessanta giorni. In caso di adesione automatica, gli effetti decorrono dalla data di assunzione: i versamenti avviati dopo la scadenza del termine devono quindi comprendere quanto dovuto sin dall’inizio del rapporto.Restano esclusi dal nuovo sistema i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici.Verifiche per i lavoratori riassuntiPer chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro, il datore deve verificare la scelta previdenziale effettuata e fornire informazioni sugli accordi collettivi applicabili.Se il lavoratore ha un’adesione in essere con conferimento del TFR, dispone di sessanta giorni per indicare la forma pensionistica cui destinare il TFR del nuovo rapporto. In mancanza, opera il meccanismo automatico previsto dalla disciplina. Se, invece, aveva scelto di mantenere il TFR in azienda, tale scelta prosegue, salva la possibilità di modificarla a favore della previdenza complementare. L’automatismo non opera neppure quando l’iscrizione al fondo è alimentata esclusivamente da contributi, senza conferimento del TFR.Limite di deducibilitàIl limite ordinario di deducibilità dei contributi passa da 5.164,57 a 5.300 euro. Assonime evidenzia che il nuovo importo riguarda l’intero periodo d’imposta 2026, in virtù della specifica decorrenza prevista dalla norma.Nel plafond rientrano i contributi del lavoratore e del datore di lavoro; il TFR conferito al fondo resta escluso dal conteggio.Per i lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007, il meccanismo di recupero della deducibilità non utilizzata nei primi cinque anni può consentire, alle condizioni previste, una deduzione annua fino a 7.950 euro nei venti anni successivi.Portabilità del contributo datorialeDal 31 ottobre 2026, il trasferimento della posizione individuale a un’altra forma pensionistica consentirà di conservare anche l’eventuale contributo datoriale, senza i precedenti vincoli rimessi alla contrattazione collettiva. La novità riguarda il trasferimento della posizione, ordinariamente possibile dopo due anni di partecipazione. Va quindi distinta dalla scelta iniziale di aderire direttamente a una forma pensionistica diversa da quella collettiva.Nuove prestazioni e tassazione differenziataAlla rendita vitalizia si affiancano la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili entro i limiti previsti, operativi dal 1° luglio 2026. Dal 31 ottobre 2026 sarà disponibile anche l’erogazione frazionata del montante, distribuita su un periodo non inferiore a cinque anni.Il trattamento fiscale varia secondo la prestazione: per rendita a durata definita e prelievi si applica, sulla parte imponibile, l’aliquota del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione. Per l’erogazione frazionata l’aliquota parte invece dal 20% e può scendere fino al 15%. La circolare precisa inoltre che la quota ordinariamente liquidabile in capitale resta al 50%: l’aumento al 60%, inizialmente previsto dalla legge di bilancio, è stato soppresso prima di trovare applicazione. Restano ferme le specifiche eccezioni che consentono la liquidazione integrale in capitale.Assonime richiama infine l’esigenza di chiarimenti sul raccordo fiscale tra le nuove prestazioni e i montanti maturati sotto i precedenti regimi, oltre alla necessità di rafforzare l’educazione previdenziale per rendere più consapevoli le scelte degli aderenti.Copyright © - Riproduzione riservata
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