AI e sicurezza sul lavoro: obbligo di aggiornamento del DVR
Il legislatore italiano con il D.Lgs n. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre, ha fornito nuove regole per armonizzare l’uso dei sistemi di AI con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È previsto che l’impatto dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia valutato nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (DVR), in particolar modo per i fattori che possano incidere sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi e sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali. In questo ambito come deve agire il datore di lavoro?
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un impegno che deve essere costantemente adeguato ai rischi correlati all’organizzazione lavorativa, alle conoscenze specifiche e al progresso tecnologico.Conseguentemente l’aggiornamento della valutazione dei rischi, ed il relativo documento (DVR), viene richiesto al datore di lavoro, in collaborazione con RSPP, medico competente ed RLS, al fine di poter mitigare le conseguenze psico-fisiche dannose dei lavoratori.Sistemi di IA e aggiornamento del DVRIl D.Lgs. n. 179/2026 prevede all’art. 42, nell’ottica di questa rapida evoluzione tecnologica, che l’impatto dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia valutato nell’ambito del documento di valutazione dei rischi in particolar modo per i fattori che possano incidere sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi e sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali (art. 42, comma 2).La riorganizzazione lavorativa con l’impiego dell’IA può avvenire utilizzando software che prevedano archiviazioni automatizzate, creazione automatiche di bozze documentali o di presentazioni, estrazione automatica di dati, ecc.Le modalità di esecuzione della prestazione possono essere modificate ad esempio attraverso l’utilizzo di DPI collegati a sistemi che prevedano cadute, urti o inviino allert in caso di anomalie o per la presenza di sensori (quali accelerometri, frequenza cardiaca, stress termico, immobilità prolungata o posture anomale), nonché il monitoraggio di accesso a zone a rischio o interdette. Incidono sui ritmi produttivi e sui processi decisionali l’impiego di sistemi con l’assegnazione dei compiti utilizzando algoritmi per monitorare i carichi di lavoro ed anche l’analisi di lacune operative dei lavoratori, suggerendo dei percorsi formativi personalizzati od ancora una differente gestione dei turni. I complessi processi aziendali possono essere influenzati anche da sistemi di IA che implementino la manutenzione predittiva, che permette di monitorare i macchinari con diagnosi preventive per evitare possibili guasti improvvisi, oppure l’impiego di algoritmi predittivi rivolti all’analisi della domanda di mercato per stimare le richieste della clientela o di gestione dei flussi dell’inventario nella catena logistica.Ruolo del datore di lavoro nell’uso di sistemi IAIl datore di lavoro deve, pertanto, analizzare in quali processi organizzativi e produttivi si avvale dei sistemi di intelligenza artificiale, descriverli in DVR e valutare quali possano essere i rischi per i lavoratori di tale impiego.Esistono sicuramente aspetti positivi nell’utilizzare in modo appropriato i sistemi di IA, come la velocizzazione di certi processi lavorativi. Questo non deve distogliere l’attenzione dal fatto che cambiamenti organizzativi possano introdurre nuovi rischi che devono essere valutati, conosciuti da parte degli esposti (i lavoratori) e mitigati. I rischi possono essere, primariamente, di natura psicosociale e cognitiva in quanto la costante presenza di nuove tecnologie può portare ansia sia dal monitoraggio delle prestazioni che dei carichi di lavoro con controlli rigidi e impostati. I rischi operativi insiti nell’affidamento all’IA riguardano anche la fiducia eccessiva verso un sistema organizzato con possibilità di errori o cd “allucinazioni” del software che possono compromettere la sicurezza delle personeIl decreto di recepimento dell’AI Act prevede come il datore di lavoro assicuri un’adeguata informazione e formazione rivolta ai lavoratori in relazione sia ai rischi che alle misure di prevenzione e protezione connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (art. 42, comma 3). È, perciò, necessario che tale formazione sia rivolta agli operatori in relazione alle funzionalità ed ai limiti dei sistemi, coinvolgendo i preposti che sono soggetti alla vigilanza e gli RLS, in modo che si attivi la più ampia e condivisa prevenzione attiva. Le modifiche dell’attività lavorativa possono essere indirizzate anche verso la riprogettazione di pause necessarie a contrastare il tecnostress ed il sovraccarico cognitivo, nonché la possibilità dell’operatore di disattivare o correggere le indicazioni del sistema IA.È dunque necessario che si rilevi nell’utilizzo, e quindi inserito in DVR, un approccio antropocentrico, richiesto anche dalla Commissione Europea attraverso il Libro Bianco dell’IA, in cui si preveda un sistema di monitoraggio, soprattutto in ordine a decisioni critiche (quali provvedimenti disciplinari, licenziamenti o valutazione delle prestazioni) affidato a soggetti umani competenti ed incaricati di validare l’integrità dei flussi e la congruità all’effettivo contesto operativo. È il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali incaricato di assicurare il coordinamento delle misure che garantiscano un utilizzo dei sistemi di IA nei luoghi di lavoro nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuovendone un utilizzo responsabile, anche come strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in raccordo con l’INL e gli altri soggetti istituzionali competenti.Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/10/21/sicurezza-lavoro-obbligo-aggiornamento-dvr
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