CCNL Farmacie - Aziende municipalizzate 2026-2029: nuovi livelli, una tantum e indennità farmacisti
Assofarm con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno rinnovato il CCNL per le imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici. L'accordo introduce una nuova classificazione del personale, riconosce una una tantum in due tranche, aggiorna i minimi tabellari, istituisce nuove indennità professionali e amplia le tutele su orario, maternità, assistenza e lavoro festivo.
L'accordo sottoscritto il 22 ottobre 2026 da Assofarm, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil rinnova il CCNL per le imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici, con decorrenza dal 15 settembre 2026 e scadenza al 31 dicembre 2029.
Classificazione e retribuzioniDal 1° ottobre 2026 gli addetti alle pulizie inquadrati nel 6° livello prima del 15 settembre 2026 passano automaticamente al 5° livello. L'accordo introduce inoltre una nuova scala parametrale e aggiorna i minimi tabellari, con incrementi programmati dal 1° ottobre 2026, dal 1° luglio 2027, dal 1° luglio 2028 e dal 1° luglio 2029.
Una tantum e nuove indennitàPer il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2026 spetta una una tantum da corrispondere in due tranche, con le competenze di gennaio e luglio 2027, al personale in forza sia alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sia alla data di erogazione. L'importo è riproporzionato in base al periodo lavorato e non rileva ai fini del TFR né degli altri istituti legali o contrattuali.
Dal 1° ottobre 2026 i farmacisti iscritti all'Ordine percepiscono una indennità professionale di 30 euro per 14 mensilità. Nella stessa data entra in vigore anche una indennità vaccini di 20 euro per 14 mensilità destinata ai farmacisti inseriti nell'elenco aziendale dei vaccinatori. L'indennità spetta per 12 mesi indipendentemente dalla durata della stagione vaccinale.
Ai direttori di farmacia spetta inoltre una nuova indennità di conduzione farmacia, compresa tra 30 e 60 euro mensili per 12 mensilità in relazione al fatturato dell'esercizio. L'indennità non spetta durante i periodi di aspettativa né nei casi di congedo straordinario o malattia superiori a 60 giorni continuativi.
Orario e lavoro festivoDal 1° gennaio 2027 alle attuali riduzioni di orario si aggiungono ulteriori 32 ore annue per tutti i lavoratori. Contestualmente cessa la disciplina dei ROL applicata ai dipendenti già assunti entro il 31 dicembre 2012.
La maggiorazione per il lavoro straordinario festivo sale al 40%. Per il lavoro domenicale e festivo continua a spettare il riposo compensativo e la maggiorazione raggiunge il 40% della quota oraria della retribuzione, elevata al 60% per le prestazioni successive alle prime 96 ore annue. Le nuove maggiorazioni assorbono fino a concorrenza eventuali trattamenti aziendali di miglior favore già in essere.
Tutele e welfareL'indennità speciale non richiede più la continuità del servizio né la titolarità di un rapporto a tempo indeterminato.
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CCNL Farmacie - Aziende municipalizzate Copyright © - Riproduzione riservataFonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/10/23/ccnl-farmacie-aziende-municipalizzate
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