Accordi di trasferimento di tecnologia: Assonime analizza le nuove regole per la valutazione antitrust
Con la circolare n. 25 del 2 novembre 2026, Assonime illustra il nuovo quadro europeo per la valutazione antitrust degli accordi di trasferimento di tecnologia, definito dal regolamento (UE) 2026/877 (TTBER) e dalle nuove linee guida della Commissione europea (TTGL), applicabili dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2038. La riforma conferma l’impianto del precedente regime, introducendo tuttavia chiarimenti sulle soglie di mercato, nuove indicazioni sulle licenze di dati e sui licensing negotiation groups, nonché regole rafforzate per i pool tecnologici e gli accordi transattivi nel settore farmaceutico. Le imprese dispongono di un periodo transitorio fino al 30 aprile 2027 per adeguare gli accordi esistenti. Secondo Assonime, il nuovo assetto offre maggiore certezza giuridica ma richiede un più ampio ricorso al self-assessment, imponendo un’attenta revisione degli accordi di licenza, delle clausole contrattuali e delle procedure di conformità, anche in una prospettiva internazionale.
Assonime ha pubblicato la circolare n. 25 del 2 novembre 2026 dal titolo “Le nuove regole per la valutazione antitrust degli accordi di trasferimento di tecnologia” con cui evidenzia che, il 16 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) 2026/877 di esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia (TTBER), in vigore dal 1° maggio 2026 fino al 30 aprile 2038, e le nuove linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia (TTGL). La revisione conferma l'impianto del regime e introduce modifiche incrementali, per tener conto dell'evoluzione dei mercati e delle pratiche di licenza, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell'esigenza di maggiore certezza giuridica per le imprese.In particolare, il nuovo pacchetto:i) chiarisce e semplifica le regole sulle soglie di quota di mercato nei mercati delle tecnologie, in particolare per i casi di early licensing;ii) introduce nelle TTGL orientamenti sulle licenze di dati e sui licensing negotiation groups;iii) rafforza le condizioni del safe harbour per i pool tecnologici e aggiorna gli orientamenti sugli accordi transattivi e gli accordi c.d. pay-for-delay.Le imprese dispongono di un periodo transitorio fino al 30 aprile 2027 per adeguare gli accordi in vigore al 30 aprile 2026 che rispettavano il regolamento del 2014.La circolare ricostruisce le ragioni e l'iter della revisione, illustra le principali novità e individua le principali implicazioni per le imprese.Assonime nelle conclusioni evidenzia che la revisione del 2026 non ha rivoluzionato l’impianto originario del TTBER, la cui architettura resta la stessa: soglie di quote di mercato, restrizioni fondamentali e restrizioni escluse. Il grosso delle novità è stato affidato alle linee guida, con alcune innovazioni di portata più ampia e altre modifiche più puntuali.Per le imprese il nuovo quadro offre, da un lato, maggiore certezza giuridica e nuovi margini di manovra in alcuni ambiti, dall’altro richiede nuove cautele e un ruolo più ampio per il self-assessment, soprattutto dove manca ancora esperienza applicativa. In questa prospettiva, il periodo transitorio va usato come tempo di preparazione: per verificare gli accordi esistenti, in particolare quelli di lunga durata o suscettibili di rinegoziazione, e per pianificare i nuovi accordi che vanno redatti sin dall’inizio secondo il nuovo quadro. Sono in particolare opportune in questa fase le seguenti verifiche:- calcolo delle quote di mercato e qualificazione delle parti. Le imprese dovrebbero ricontrollare le proprie stime interne alla luce delle nuove regole: le tecnologie che non hanno ancora generato vendite si considerano a quota zero e il grace period è esteso a tre anni, con la conseguenza che più licenze, soprattutto in fase di early licensing, potrebbero rientrare nell’esenzione. Va inoltre verificato se le parti siano concorrenti, anche potenziali, secondo la nuova definizione del TTBER: ciò potrebbe comportare la qualificazione come accordo tra concorrenti di un accordo che in precedenza non lo era, con conseguente applicazione della soglia più bassa del 20% per beneficiare dell’esenzione e dell’elenco più rigoroso di restrizioni fondamentali;- clausole contrattuali. Le imprese dovrebbero rivedere le clausole contrattuali, in particolare le clausole sulle vendite alla luce delle nuove definizioni di vendite attive e passive, che qualificano come passive anche le vendite derivanti dalla partecipazione ad appalti pubblici;- licenze di dati. Le imprese dovrebbero verificare, per ciascuno accordo, quale sia la qualificazione dei dati oggetto di licenza. In particolare, occorre stabilire se:(i) i dati costituiscano know-how o un altro diritto tecnologico, o se la licenza sia accessoria a un accordo di trasferimento di tecnologica, nel qual caso la licenza può essere coperta dall’esenzione;(ii) se riguardi banche dati protette dal diritto d’autore o dal diritto sui generis, nel qual caso si applicano i principi del TTBER e delle TTGL; o(iii) se si tratti di dati non protetti, da valutare caso per caso.Occorre inoltre prestare particolare attenzione allo scambio di informazioni commercialmente sensibili connesso alle licenze di banche dati e verificare che esso sia oggettivamente necessaria e proporzionato; in caso contrario si applicano i principi generali sullo scambio di informazioni tra concorrenti;- pool tecnologici. I gestori dei pool tecnologici dovrebbero verificare le regole sulla governance e il funzionamento del pool rispetto alle otto condizioni del safe harbour, rafforzate sul piano della trasparenza dei diritti tecnologici inclusi, della metodologia di verifica dell’essenzialità e del divieto di double dipping, e documentare il rispetto di ciascuna in una forma che possa essere esibita alla Commissione. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza, va tenuto conto che l’accertamento dell’essenzialità non si esaurisce al momento della costituzione del pool, poiché l’essenzialità di una tecnologia può venir meno nel tempo. È pertanto opportuno che i gestori istituiscano un meccanismo di verifica periodica dell’essenzialità;- licensing negotiation groups. Le imprese dovrebbero assicurare che la struttura e il funzionamento dell’LNG sia conforme alle indicazioni delle TTGL: accordo scritto che definisca portata e funzionamento della cooperazione, così da consentirne la verifica ex post ai sensi dell’articolo 101; trasparenza dell’LNG verso i titolari, limitandone l’attività alla negoziazione congiunta dei termini di licenza; espressa previsione della partecipazione volontaria e aperta e della libertà dei membri di negoziare individualmente al di fuori del gruppo; misure adeguate - ad esempio clean teams, protocolli o intermediari indipendenti - per limitare allo stretto necessario lo scambio di informazioni commercialmente sensibili. Vanno inoltre monitorate le quote di mercato, dal momento che un potere di mercato delle parti è di regola improbabile se la quota combinata di domanda sui mercati della tecnologia e la quota combinata di offerta sui mercati a valle non superano il 15%;- accordi transattivi nel settore farmaceutico. È importante che le imprese predispongano fin da subito una documentazione accurata che giustifichi ogni trasferimento di valore incluso in tali accordi, dimostrandone la razionalità economica. Un trasferimento di valore privo di una giustificazione diversa dall’interesse a non farsi concorrenza può infatti costituire una restrizione per oggetto, anche se il guadagno netto non supera i profitti che si sarebbero ottenuti vincendo la controversia;- la dimensione internazionale. Occorre, infine, tener conto della dimensione internazionale e monitorare le divergenze con altre giurisdizioni. Negli Stati Uniti il DoJ ha adottato un approccio più rigoroso verso gli LNG, qualificandoli come potenziali cartelli di acquirenti; nel Regno Unito, il nuovo regime sugli accordi di trasferimento di tecnologia disciplina diversamente dal TTBER aspetti relativi alle soglie di quota di mercato e alle licenze di dati. Per le imprese che operano a livello globale, la conformità al TTBER e alle TTGL è dunque un presupposto necessario ma non sufficiente. È opportuno strutturare i programmi di licenza che coinvolgono portafogli transfrontalieri con la flessibilità contrattuale necessaria ad accogliere tali divergenze.Copyright © - Riproduzione riservata
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