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La finanziaria 2017, legge 11.12.2016 n.232

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L) è stata pubblicata la “Legge di Bilancio 2017”, in vigore dall’1.1.2017.

Le principali disposizioni normative, che disciplinano le entrate e le spese previste per realizzare gli obiettivi programmatici dello Stato, sono contenute nell’art. 1 della Legge, che si compone di 638 commi; di seguito, si esaminano quelle ritenute di maggiore interesse.

Proroga detrazioni per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica
È prorogata, fino al 31/12/2017, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alle stesse condizioni vigenti fino al 2016, ovvero il 50% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 96.000 euro. 
Prorogate fino al 31/12/2017 anche le detrazioni (65%) delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica; tuttavia, relativamente agli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, oppure che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione è estesa fino al 31/12/2021.
Una novità riguarda proprio gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni condominiali: la detrazione, infatti, è aumentata al 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio in misura superiore al 25% e al 75% se l’opera è destinata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo almeno la qualità media prevista dal D.M. 26.6.2015.
Le suddette condizioni dovranno essere attestate da un professionista abilitato.
Le nuove detrazioni maggiorate, sono calcolate su un importo massimo di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio e sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
Per tutti i citati interventi è data la possibilità ai condomini di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero anche a soggetti privati (escluse le banche), con la possibilità di successiva ulteriore cessione.

Sisma bonus 
E’ riconosciuta una detrazione del 50% fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per le spese sostenute dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2021 (con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017), per interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici (sia residenziali, che adibiti ad attività produttive), ubicati nelle zone ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).
In allegato, l’elenco delle zone sismiche nelle Marche. 
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Inoltre, qualora a seguito dei citati interventi, derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio:

  • ad una classe inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%
  • a due classi inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all’85% (due classi di rischio inferiore), su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Anche in questi casi è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito d’imposta ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, ovvero a soggetti privati (escluse le banche).
Un apposito decreto ministeriale, stabilirà le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, nonché per l’attestazione da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Tra le spese oggetto della detrazione, rientrano anche quelle sostenute per la classificazione e la verifica sismica dell’immobile.
Le nuove detrazione sopra citate, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali riguardanti interventi nelle aree colpite da eventi sismici.

Bonus mobili ed elettrodomestici
E’ prorogata fino al 31/12/2017 la detrazione Irpef delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e/o di elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A, per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%, su una spesa massima di 10.000 euro).
L’agevolazione è riconosciuta limitatamente agli interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote uguali.

Bonus riqualificazione alberghi
Il credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato per altri due anni (2017 e 2018), a condizione che gli interventi rispondano anche a finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica e acquisto mobili.
Rispetto alla versione precedente, la misura del credito d’imposta è aumentata dal 30% al 65% ed estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

Super-ammortamenti e Iper-ammortamenti
La Legge di Bilancio 2017 reca due importanti agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In primo luogo, si dispone la proroga del c.d. “super-ammortamento”, cioè la maggiore detrazione del 40% sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing, relativi all’acquisizione di nuovi beni strumentali. Si ricorda che tale agevolazione, applicabile alle sole imposte sui redditi (Irpef e Ires), fu introdotta con la Legge di Stabilità 2016 e si applica alle imprese e ai professionisti che acquistano beni materiali strumentali nuovi, cioè beni di uso durevole, destinati ad essere impiegati come strumenti all’interno del processo produttivo; uniche esclusioni sono rappresentate dagli immobili e dai beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. L’investimento rileva dalla data della consegna o della spedizione, ovvero dalla data (se diversa e successiva) in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà; l’effettiva entrata in funzione del bene, individua invece il momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell’agevolazione, mediante la deduzione delle quote di ammortamento.
La Legge di Bilancio 2017 estende l’ambito di applicazione della norma agevolativa, fino al 31/12/2017, nonché per i beni consegnati fino al 30/6/2018 alla condizione però che entro la fine del 2017, l’ordine sia accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Relativamente alle autovetture, la disposizione di proroga non prevede più l’agevolazione a tutti i veicoli, ma solo a quelli che costituiscono beni strumentali esclusivi.

In aggiunta alla descritta proroga del super-ammortamento, la Legge di Bilancio 2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni strumentali nuovi, il c.d. “iperammortamento”. Si tratta di quegli investimenti ad alto contenuto tecnologico, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, finalizzati alla trasformazione del processo produttivo in una logica “Industria 4.0” (cfr. Circolare Studio Marchetti del 10 ottobre 2016). L’elenco dei beni agevolabili è allegato alla presente circolare. Per tali investimenti, l’agevolazione – fruibile solo dalle imprese – consiste nella maggiorazione del 150% del costo ammortizzabile. Anche in questo caso, il beneficio riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1/1-31/12/2017, con possibilità di consegna entro il 30/6/2018 alla condizione però che entro la fine del 2017, l’ordine sia accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In aggiunta, sugli eventuali investimenti in beni immateriali (software) individuati nell’elenco allegato, si applica la maggiorazione del 40%.
Le suddette agevolazioni dovrebbero applicarsi anche per gli acquisti tramite leasing (analogamente al super-ammortamento), anche se la legge non lo esplicita. Ai fini del beneficio, occorre una dichiarazione del legale rappresentante (per i beni di costo superiore a 500.000 euro, un’apposita perizia tecnica giurata), dove si attesti che il bene possiede le caratteristiche indicate nell’elenco e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la collaborazione di Confindustria, sta predisponendo le linee-guida volte ad una definizione univoca della predetta “interconnessione”.

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo
Novità significative riguardano il credito d’imposta sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, già modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (cfr. Circolare Studio Marchetti del 18/8/2015). Viene esteso di un anno (fino al 2020) il periodo di validità degli investimenti effettuati. Inoltre, dal 2017 la misura dell’agevolazione viene unificata al 50% per tutte le tipologie di spesa. A tale proposito, si ricorda che in base alla norma originaria, rientrano nel perimetro delle spese agevolabili, quelle relative a:

  • personale altamente qualificato, impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese;
  • competenze tecniche e privative industriali.

Ora, la Legge di Bilancio 2017 estende l’agevolazione a tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito dell’alta qualificazione. Il beneficio si applica al volume di investimenti in ricerca e sviluppo, incrementali rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014, con un minimo di 30.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

La nuova contabilità semplificata “per cassa”

A decorrere dal 2017, sono modificate le regole di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata: si introduce il principio di tassazione “per cassa”, in luogo di quello di competenza.
In particolare, il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi, “percepiti” e quello delle spese “sostenute”. A tale importo, vanno aggiunti: l’autoconsumo, personale / familiare dell’imprenditore, i redditi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e detratti gli ammortamenti, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, le perdite su crediti.
Non rilevano, invece, le rimanenze finali / iniziali.
In via transitoria, nel primo anno di applicazione del nuovo regime, sono deducibili dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso al formare il reddito nel precedente esercizio, secondo il criterio di competenza.

Per evitare salti o duplicazioni d’imposta, si prevede che i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Le nuove regole si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Al fine di adattare gli obblighi contabili, all’applicazione del principio di cassa, si dà la possibilità di tenere, alternativamente, i seguenti registri:

  1. registri distinti degli “incassi” e dei “pagamenti”, dove annotare, per ciascun incasso/spesa, il relativo importo, le generalità del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura; in tali registri, vanno inoltre annotati gli altri componenti positivi/negativi di reddito;
  2. registri IVA integrati con le annotazioni richieste dal regime di cassa;
  3. registri IVA, senza le annotazioni richieste dal regime di cassa; in questo caso, da utilizzare con specifica opzione, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti, coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31/12/2017, si considerano incassati / pagati nel 2017. Il regime di contabilità semplificata, in caso di mancato superamento dei limiti di ricavi previsti, rappresenta il regime “naturale”. Il contribuente ha comunque la possibilità di optare per il regime ordinario, passando (o rimanendo) così alla determinazione del reddito secondo il principio di competenza.

Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie
La Legge di Bilancio 2017 prevede l’aumento da due anni, a cinque anni, del termine per il trasferimento della proprietà di immobili acquisiti a seguito di procedure di espropriazione o di fallimento, per i quali si sia beneficiato dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro).
Se nel quinquennio non sarà stato perfezionato il trasferimento, le imposte saranno dovute nella misura ordinaria, con la sanzione del 30%.

Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine per agenti di commercio
È incrementato il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per il noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, che passa da 3.615,20 euro, a 5.164,57 euro.

Riduzione canone RAI
È disposta per il solo anno 2017, la riduzione del canone di abbonamento RAI, per uso privato, da 100 euro a 90 euro.

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche
Viene elevata da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima annuale dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, al rispetto della quale è consentita la fruizione dei benefici fiscali previsti dalla Legge 398/91.

Proroga della “Sabatini-ter”
È prevista la proroga fino al 31/12/2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, che prevede l’erogazione di un contributo in conto interessi sui finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni strumentali nuovi, da parte delle PMI.

Agevolazioni alle persone fisiche per investimenti a lungo termine
Viene introdotta anche nel nostro paese, una disciplina simile a quella esistente in Francia e nel Regno Unito, per gli investimenti delle persone fisiche nell’economia reale. Si tratta dei PIR, piani di risparmio a lungo termine di cui è prevista l’agevolazione tramite l’esenzione del reddito di capitale.
I piani di risparmio devono essere costituiti investendo somme o valori per un massimo di 30.000 euro all’anno e fino ad un tetto complessivo di 150.000 euro, con l’apertura di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli, che comporti l’applicazione del regime del “risparmio amministrato”, oppure tramite contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, comunque ricorrendo ad intermediari professionali.
Gli investimenti devono riguardare per almeno il 70% del valore complessivo, strumenti finanziari emessi da imprese, diverse da quelle immobiliari. Almeno il 30% della quota del 70% sopra indicata, deve essere investito in strumenti di imprese diverse da quelle quotate.
E’ prevista anche una soglia di concentrazione, per cui le somme destinate al piano possono essere investite al massimo per il 10% in strumenti finanziari emessi dallo stesso soggetto o dal suo gruppo. Gli investimenti agevolati che compongono il piano devono essere mantenuti per almeno 5 anni, pena la tassazione con le regole ordinarie.
Ogni persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano non può avere più di un titolare.

Premi di produttività e welfare aziendale
Viene confermata, con modifiche, l’agevolazione relativa all’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate ai dipendenti a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
In primo luogo, si incrementa il limite annuo della retribuzione premiale, che passa da 2.000 euro, a 3.000 euro. Per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, tale limite è innalzato da 2.500 a 4.000 euro.
Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari della disciplina, innalzando il limite reddituale da 50.000 euro, a 80.000 euro.

Riduzione aliquota gestione separata INPS
E’ ridotta al 25% l’aliquota applicabile dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

Lotteria degli scontrini
I
soggetti privati che acquistano beni e servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, potranno partecipare a decorrere dal 1° gennaio 2018, all’estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente.
Sarà previsto un aumento della probabilità di vincita del 20% per le operazioni effettuate con utilizzo di carte di credito / debito.
In via sperimentale, la lotteria sarà avviata dal 1° marzo 2017, limitatamente agli acquisti effettuati da persone fisiche residenti, tramite l’utilizzo di carte.
Si tratta di una misura già prevista in altri Paesi, sia comunitari che extracomunitari, per incentivare la tax compliance.

Imposta sul reddito d’impresa – IRI
Dal 1° gennaio 2017 viene introdotta l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% (così come previsto per l’Ires delle società di capitali), applicabile in via opzionale dalle imprese individuali e dalle società di persone in contabilità ordinaria.
In particolare:

  • il reddito prodotto dall’impresa, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore, del collaboratore o del socio della società, ma viene assoggettato a tassazione separata, con l’aliquota del 24%;
  • le somme che l’imprenditore, il collaboratore, ovvero il socio, preleveranno dall’impresa, saranno tassate in capo agli stessi soggetti, con le regole ordinarie Irpef, ma saranno deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRI.

Il reddito sui cui applicare l’IRI al 24% sarà quindi rappresentato dal reddito d’impresa maturato nell’anno, diminuito dei prelevamenti dell’utile o delle riserve, effettuati dall’imprenditore, dal collaboratore familiare o dai soci, nei limiti del reddito prodotto nell’esercizio e negli esercizi precedenti, già assoggettati ad IRI.

Nel caso in cui il reddito soggetto ad IRI, sia superiore all’utile dell’esercizio (come normalmente si verifica), l’eccedenza sarà assoggettata ad IRI in via definitiva, dal momento che non potrà essere prelevata, così come avviene – per analogia – nel regime Ires.
Le somme prelevate da riserve di utili già tassate per trasparenza, non rilevano ai fini Irpef; si considerano distribuite prima, le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI. Il nuovo regime è opzionale ed è vincolante per cinque anni.
La scelta va effettuata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017, si tratta del mod. Unico 2018).
Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali; per determinare la base imponibile IVS si prende il reddito conseguito dall’impresa / società di persone.

Riduzione agevolazione ACE
L’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale dell’incremento di patrimonio netto è fissata al 2,7% a partire dal 2018.
In via transitoria, per il 2017, l’aliquota è fissata al 2,3%.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, la determinazione dell’agevolazione ACE è effettuata con le stesse regole delle società di capitali.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
È prorogata di un anno la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e di quote di partecipazione, possedute da persone fisiche, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
In particolare è prorogata al 1° gennaio 2017 la data alla quale devono essere posseduti i beni da rivalutare e al 30 giugno 2017 la scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero della prima rata, in caso di opzione per il pagamento in tre quote annuali).
La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30/6/2017.

Rivalutazione beni d’impresa
E’ riproposta la possibilità, per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali, nonché per le società di persone, di rivalutare beni e partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo.
La rivalutazione va quindi effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap), a partire dal terzo esercizio successivo (quindi, dal 1/1/2019), tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo, o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, prima dell’inizio del quarto anno successivo a quello della rivalutazione (quindi, prima del 1/1/2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva, che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. E’ possibile affrancare tale riserva, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva, vanno versate in unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. E’ possibile la compensazione con eventuali crediti disponibili.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci
E’ confermata la riapertura dei termini per l’assegnazione / cessione agevolata, dei beni ai soci di società, ovvero per la trasformazione in società semplice. L’agevolazione è riconosciuta per le operazioni poste in essere dal 1/10/2016, fino al 30/9/2017 e interessa le società (di persone e di capitali) che assegnano / cedono, ai soci, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Si ricorda che il regime agevolato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva, sulle plusvalenze originate dall’assegnazione/cessione, ovvero dalle operazioni di trasformazione in società semplice; la base imponibile dell’imposta è rappresentata dalla differenza tra il valore normale dei beni e il costo fiscale.
L’aliquota dell’imposta è confermata nella misura dell’8%, incrementata al 10,5% per le società considerate non operative. Alle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione e a quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato, entro il 30/11/2017 per una quota del 60% e entro il 16/6/2018, per il rimanente 40%.

Estromissione agevolata immobili delle ditte individuali
E’ riproposta la possibilità concessa agli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali per natura, posseduti al 31/10/2016.
L’operazione può essere effettuata entro il 31 maggio 2017 e comporta il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il costo fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva va versata entro il 30/11/2017, per una quota del 60% ed entro il 16/6/2018 per il rimanente 40%.

Detrazione IRPEF per la frequenza scolastica
La detrazione Irpef del 19% spettante per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è calcolata su un importo massimo di Euro 564, per il 2016, di Euro 717 per il 2017, di Euro 786 per il 2018 e di Euro 800 per il 2019.

Rifinanziamento bonus cultura diciottenni e bonus strumenti musicali
E’ confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “bonus cultura” usufruibile per fini culturali dai soggetti che compiono 18 anni. La carta elettronica, di importo pari a 500 euro, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali, cinematografiche, per acquistare libri, per accedere a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, ecc. Il riferimento è al DPCM n. 187/2016.
Rinnovato anche il contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi di diploma di 1° e 2° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzione di formazione musicale e coreutica, autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il contributo è pari al 65% del prezzo, con un massimo di 2.500 euro.
Entro il 30 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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