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Le regole per la compilazione del modello OT24 per la riduzione del tasso INAIL anno 2017

Come ogni anno, è data la possibilità alle aziende che svolgono l’attività da almeno due anni e che abbiano effettuato nel 2016 interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di ottenere dall’Inail una riduzione del tasso di premio applicato.In data 12 dicembre 2016 è stata messa a disposizione sul portale Inail la guida alla compilazione del Mod. OT/24 da utilizzare per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa Inail.

Si deve trattare di interventi in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; interventi cioè non obbligatori di legge ma ulteriori e migliorativi.

Il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento della riduzione deve presentare specifica istanza fornendo tutte gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail con il modello OT24.

Nel 2017 l’istanza dovrà essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, entro il prossimo 28 febbraio.

Tale riduzione è riconosciuta in sede di regolazione del premio dovuto per l’annuo 2017, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori - anno

Riduzione del tasso medio

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Novità del modello OT/24

Anche per l’anno 2017 il modello è stato oggetto di una revisione attraverso la quale sono state effettuate delle rilevanti modifiche ed introdotti 10 nuovi interventi (A1, B2, B11, C15, C16, E6, E13, E15, E16, E17) mentre uno solo è stato eliminato, il C6.

La revisione annuale ha lo scopo di coinvolgere il maggior numero di datori di lavoro ed il maggior numero di processi produttivi in modo da ottenere un miglioramento sostanziale di tutto il sistema di sicurezza sul lavoro.

Nel nuovo modello OT 24, ogni singola Sezione è stata distinta in funzione dell’applicabilità delle diverse tipologie di intervento, all’intera azienda, al settore di appartenenza, ovvero alle singole posizioni assicurative territoriali (PAT).

Tipi di intervento

  • Trasversali Generali “TG” (comprendono le macro categorie “A”, relativa all’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e “B” dove il miglioramento si realizza con l’adozione di comportamenti ispirati alla responsabilità sociale);
  • Trasversali “T” (Includono tutti gli interventi relativi alla macro categoria “C”. In questa sezione le azioni migliorative sono riferite alle buone prassi, alla sorveglianza sanitaria ed al rischio stradale. La novità più rilevante è la previsione di punteggi differenziati per Grandi Gruppi come nel caso dell’intervento “C5”.)
  • Settoriali Generali “SG” (in questa sezione sono previsti miglioramenti relativi a specifici settori produttivi che sono individuati, anche in questo caso, dal Grande Gruppo o dal Sottogruppo).
  • Settoriali “S” (I miglioramenti di questa sezione sono relativi a forme di tutela generali, quali la somministrazione di corsi di lingua italiana agli stranieri “E1” o alla prevenzione contro i singoli fattori di rischio quali quelli muscolo scheletrici o da rumore).

Anche in questo caso il punteggio è differenziato a seconda del grande gruppo di appartenenza della lavorazione e della dimensione.

Ad esempio nella prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici l’adozione di un programma di promozione della salute osteoarticolare, comporta il riconoscimento di 40 punti per ii grandi gruppi 1-3 e 9.

Occorre precisare che la tariffa dei premi INAIL, emanata con D.M. 12/12/2000, prevede la suddivisione delle lavorazioni in 10 Grandi Gruppi che vanno dal 1 a 10, indipendentemente dal settore di appartenenza. A loro volta i grandi gruppi sono suddivisi in Gruppi, Sottogruppi e Voci di tariffa.

Un’altra novità significativa rispetto al passato riguarda la compilazione della sezione B “Interventi relativi alla responsabilità sociale” nella quale, per ciascun intervento realizzato, viene data rilevanza alla dimensione aziendale ai fini dell’attribuzione del punteggio.

In particolare:

  • Il punteggio è stato differenziato in relazione all’appartenenza dell’azienda alle varie fasce dimensionali previste dal D.M. del 18 aprile 2005 (grandi, medie, piccole e micro), perciò lo stesso intervento posto in essere in aziende di dimensioni diverse ha punteggio differente, fermo restando che occorre sempre raggiungere i 100 punti per ottenere il beneficio.

Altra novità anche nella sezione C, dove il punteggio è stato differenziato in base al settore produttivo di appartenenza dell’azienda. Ciò al fine di privilegiare quei settori in cui gli interventi risultano avere maggiore impatto ai fini della riduzione del fenomeno infortunistico.

Nella sezione E, infine, il punteggio da attribuire ad alcuni interventi è stato graduato in funzione della percentuale dei lavoratori coinvolti o dei mezzi aziendali interessati.

Nell’intento di proliferare di un contenzioso dovuto anche a fraintendimenti sulla documentazione da inviare, il modulo presenta note approfondite che spiegano dettagliatamente i concetti illustrati nell’intervento e lo spirito dello stesso.

I requisiti per l’accesso al beneficio

L’azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

üin regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

üin possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di legge).

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

}applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

}inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (c.d. cause ostative).

Modalità di presentazione della domanda Mod. OT/24

La domanda, unitamente alla documentazione probante, deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematicatramite il Punto cliente INAIL, con procedura on line, utilizzando il codice utente e password aziendale in Vostro possesso.

L’iter, i controlli e il contenzioso

Le sedi Inail, una volta ricevuta la documentazione, procederanno alla verifica della corrispondenza formale tra quanto prodotto dalla ditta e quanto richiesto dall’Istituto sul modello OT24 per comprovare la realizzazione dell’intervento migliorativo indicata sul modulo.

Tale verifica prescinde da qualsiasi valutazione di merito sull’idoneità della documentazione ad attestare l’effettiva attuazione degli interventi dichiarati.

La verifica amministrativa che, è il caso di ricordarlo, riguarda anche la regolarità contributiva sfocerà in un procedimento di accoglimento dell’istanza o di reiezione.

In applicazione di tale norma l’inail provvederà a revocare il beneficio per quelle aziende in cui il controllo tecnico (eseguito a campione, successivamente al provvedimento di ammissione dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione -  Contarp – regionale) dia esito negativo.

Il beneficio potrà essere revocato quando le Contarp accertino sotto il profilo tecnico (anche con accesso diretto presso le unità produttive) la mancata realizzazione degli interventi.

Anche un’eventuale irregolarità contributiva sopravvenuta a seguito di accertamento ispettivo può comportare la revoca dell’OT 24, ma solo ove la ditta non paghi il dovuto.

In caso di reiezione o revoca del beneficio, sia per motivi tecnici che amministrativi, un’eventuale ricorso va proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato al Commissario Straordinario dell’Inail.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Associato Marchetti

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