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Il modello intrastat acquisti ancora un anno

Il D.L. n. 193 del 22/10/2016, che ha introdotto la “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” e la “comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”, aveva disposto la soppressione – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE.
Il 10 gennaio scorso, l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito che l’invio dei modelli Intrastat doveva essere effettuato fino all’ultimo trimestre 2016 o all’ultimo mese del 2016.
L’abolizione dei citati modelli, aveva però destato qualche dubbio in relazione agli obblighi di compilazione della loro “parte statistica”, in quanto l’ISTAT deve comunque raccogliere i dati a fini statistici.

A risolvere la questione è intervenuta la legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016) che nella sua oramai prossima approvazione, posticipa di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni riferite agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, venerdì scorso 17 febbraio 2017, hanno emanato un
comunicato stampa congiunto, in cui informano dell’imminente formalizzazione (!!!) della norma contenuta nel decreto 244/2016 e confermano che per l’anno 2017 rimane l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2bis (acquisti intracomunitari) e INTRA-2quater (prestazioni di servizi ricevute), contrariamente a quanto disposto dal D.L. 193/2016.
Il quadro complessivo che emerge, per l’anno 2017 è pertanto il seguente:
- è confermato l’obbligo di presentazione del modello INTRA-1bis (cessioni intracomunitarie) e del modello INTRA-1quater (prestazioni di servizi rese);
- è ripristinato l’obbligo di presentazione del modello INTRA-2bis (acquisti intracomunitari), sia per la
parte fiscale, che per la parte statistica e del modello INTRA-2quater (prestazioni di servizi ricevute);
- il ripristino risulterebbe applicabile già da lunedì 27 febbraio (il 25 febbraio cade di sabato), quindi,
dalla scadenza relativa al mese di gennaio 2017; ciò, nonostante che l’obbligo non abbia ancora una
previsione legislativa, in quanto la legge di conversione del D.L. 244/2016 dovrà essere approvata
entro il 28 febbraio.
Sono state intanto preannunciate “significative” semplificazioni negli obblighi di comunicazione Intrastat,
nonché nel contenuto dei modelli, a partire dal 1° gennaio 2018: come spesso accade, gli adempimenti a carico delle imprese (e dei loro consulenti) aumentano, mentre le semplificazioni vengono rimandate.

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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