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La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Con il DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, in vigore dal 24.10.2016, convertito dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, sono previste alcune novità in materia di riscossione.

L’art. 6 del citato Decreto ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, c.d. “rottamazione delle cartelle”, che consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

SOMME OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Ai fini in esame rileva la data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione e non quella di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l’agevolazione può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 31.12.2016, a condizione che siano stati affidati all’Agente entro tale data.

Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia è possibile rivolgersi allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it

La definizione riguarda le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL, ai ruoli in contenzioso nonché alle entrate locali (IMU, TASI) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

In sede di conversione del decreto è stata prevista la definizione agevolata anche per le Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, i quali potranno, dandone notizia sul proprio sito internet, adottare una forma di rottamazione per crediti non riscossi, non affidati al concessionario ma richiesti con proprio atto esecutivo.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

La rottamazione può essere anche parziale, ossia riguardare soltanto alcune delle somme iscritte a ruolo.

A tal fine il debitore, in sede di compilazione della domanda, deve precisare gli importi che intende rottamare.

ESCLUSIONI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione in esame non può interessare le somme iscritte a ruolo riguardanti:

• risorse tradizionali della UE (dazi doganali, ecc..);

• Iva riscossa all’importazione;

• somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovute dagli enti previdenziali.

BENEFICI

Con la sanatoria vengono eliminate le sanzioni amministrative e gli interessi moratori inclusi nei carichi a ruolo.

Restano invece dovuti gli aggi a favore del concessionario, le spese di notifica, le eventuali spese per le procedure esecutive avviate dal concessionario e gli interessi di dilazione.

MODALITÀ DI ADESIONE

Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione all’Agente della riscossione presentando, entro il 31.03.2017, l’apposito modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it e allegato alla presente circolare.

Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti:

  • il numero identificativo dell’avviso di accertamento esecutivo/cartella per il quale è richiesta la definizione agevolata;
  • la scelta di pagare le somme dovute in un’unica soluzione oppure il numero di rate (massimo 5);
  • la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’assunzione dell’impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione va riportata in presenza di un contenzioso in corso.

La dichiarazione va presentata:

  • direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione;

oppure

  • tramite e-mail ordinaria o PECallegando la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il 31.05.2017 l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato:

• l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

• l’importo delle singole rate;

• il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata

ed invia i bollettini di pagamento.

L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:

• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;

• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

In caso di pagamento rateale:

  • il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018;
  • il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 (in scadenza a luglio, settembre e novembre) e di 2 rate nel 2018 (aprile e settembre).

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute utilizzando una delle seguenti modalità:

  • domiciliazione sul c/c bancario;
  • bollettino precompilato;
  • presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

SOGGETTI CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO PAGAMENTI PARZIALI

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell’Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti in scadenza dal 01.10.2016 fino al 31.12.2016.

In tale ipotesi:

• le somme da versare sono determinate tenendo conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

• restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora nonché di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99;

• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica della dilazione in essere, in precedenza accordata dall’Agente della riscossione.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

A seguito della presentazione del modello:

  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenzaper il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
  • l’Agente della riscossione, relativamente alle somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:

− avviare nuove azioni esecutive;

− iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;

− proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente decade dalla definizione agevolata in caso di:

  • mancato versamento;
  • versamento insufficiente;
  • tardivo versamento;

dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.

La decadenza comporta che:

• l’agevolazione non ha effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione/decadenzaper il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto delladefinizione;

• i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di accontodella somma iscritta a ruolo “e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Associato Marchetti

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