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Obbligo di comunicazione all'inail per infortuni di almeno un giorno

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL PER INFORTUNI

DI ALMENO UN GIORNO

-          Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017

-          Art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008

 

Dal 12 ottobre 2017 è stato introdotto l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di trasmettere in via telematica all’Inail, la comunicazione ai fini statistici e informativi, relativa agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La comunicazione deve essere inoltrata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

L’assolvimento a tale obbligo comporterà la comunicazione all’Inail anche degli infortuni con prognosi non superiore a tre giorni, in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto.

Resta fermo l’obbligo di invio della denuncia ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Rispetto a tali eventi, l’obbligo di comunicazione all’INAIL per fini statistici e informativi si considera assolto per mezzo della predetta denuncia.

 

Prognosi infortunio

 Obblighi a carico del datore di lavoro

Decorrenza obbligo

Superiore a 3 giorni

Denuncia all’Inail a fini assicurativi, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

Obbligo preesistente, ad oggi in vigore

Almeno 1 giorno escluso quello dell'infortunio

Comunicazione all’Inail a fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Obbligo per gli infortuni occorsi dal 12 ottobre 2017

 

L’Inail chiarisce che, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia di infortunio”.

 

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’invio online della “Comunicazione di infortunio”, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail, alla casella di posta elettronica certificata della competente sede Inail locale, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato. Oltre al modello andrà allegata la copia della schermata di errore ostativo dell’adempimento restituita dal sistema.

 

Nuovo servizio telematico

Per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, i datori di lavoro, anche tramite i loro intermediari, dovranno avvalersi esclusivamente del nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, reso disponibile sul portale dell’Istituto all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.

 

Sanzioni

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa:

-          con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;

-          con riferimento agli infortuni superiori a tre giorni, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Distinti saluti.

 

 

STUDIO ASSOCIATO MARCHETTI

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