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COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI - art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione nell’anno 2017, devono darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), o in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite:

- raccomandata con ricevuta di ritorno;

- posta elettronica certificata (PEC).

Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio 2018, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.250, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 81/2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Associato Marchetti

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