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Novità in materia di previdenza complementare

- Decreto del Ministero del Lavoro del 22 marzo 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2018;

- Legge annuale per il mercato e la concorrenza, art. 1, c. 38, Legge n. 124 del 4.08.2017 in vigore dal 29.08.2017;

- D.Lgs.  n. 252 del 5 dicembre 2005.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 marzo 2018 ha attuato quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 che prevede la possibilità di una destinazione parziale del TFR ai fondi pensione, sulla base però delle previsioni dei contratti o accordi collettivi.

La novità si ripercuote sul modello utilizzato dai lavoratori dipendenti per effettuare la scelta sulla destinazione totale o parziale del TFR alla previdenza complementare (Mod. TFR2).

Nello specifico, l’articolo 1, comma 38 della Legge n. 124 in vigore dal 29 agosto 2017, ha apportato modifiche alla previdenza complementare allo scopo di favorirne il rilancio.

Le novità riguardano:

a)       la possibilità di destinare alle forme pensionistiche complementari una quota di TFR maturando inferiore al 100%;

b)      l’ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica;

c)       le modifiche alla disciplina dei riscatti delle posizioni maturate presso i fondi pensione.

a)      CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO – Art.1, c. 38, l. a)

La normativa precedente alla Legge n. 124/2017 prevedeva che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari, il Tfr dovesse essere conferito in misura pari al 100%. L’unica eccezione a tale regola era prevista per i lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali era possibile conferire il TFR anche in misura parziale.

La legge n. 124/2017 interviene in merito alla quota di TFR destinata alla previdenza complementare, prevedendo che i contratti e gli accordi collettivi (anche aziendali) possano stabilire una percentuale minima di TFR (diversa dunque dal 100%).

In assenza di indicazioni in merito, il conferimento del TFR annualmente maturato deve intendersi integrale (100%).

Di fatto viene legittimata la possibilità per le fonti istitutive di modulare anche la quota di TFR da destinare ai fondi pensione, oltre che la contribuzione a carico datore e lavoratore.

La COVIP, con circolare n. 5027 del 26 ottobre 2017, ha precisato che le novità interessano tutti i lavoratori dipendenti a cui si applicano le fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima del TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione, in particolare:

-          anche i soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare che già conferiscono il TFR in misura integrale, possono, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota di TFR inferiore al 100%, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi;

-          la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera quota di TFR maturando, anche in presenza di previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione, può essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale.

Rimane confermato il meccanismo del silenzio assenso, che si sostanzia nell’adesione alla previdenza complementare da parte del lavoratore secondo modalità tacite e che comporterà sempre la devoluzione integrale del TFR.

Anche questi soggetti potranno, tuttavia, esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive, secondo le modalità dalle stesse definite.

Per i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, resta valida la previsione relativa al versamento del 50% del TFR in presenza di accordi che non prevedono nulla al riguardo. Per tali lavoratori, dunque, la mancata previsione da parte degli accordi di una quota minima di TFR da destinare a previdenza complementare non comporterà il versamento integrale del TFR.

Per effetto delle novità sopra riportate, è stato modificato il modello TFR2 che i lavoratori devono utilizzare per effettuare la scelta della destinazione del TFR e che si allega alla presente circolare.

b)      ANTICIPAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FONDO PENSIONE – Art. 1, c. 38, l. b)

Viene ampliata la possibilità per gli iscritti ai Fondi di previdenza complementare di ottenere una prestazione pensionistica anticipata dal fondo.

Rispetto al passato:

-          viene ridotto da 48 a 24 mesi il periodo di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche, o parti di esse, con un anticipo di cinque anni (derogabile a dieci anni da parte dei Fondi) rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio;

-          è introdotta la possibilità di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio.  Tale novità è simile, ma ad essa alternativa, alla cosiddetta “RITA” (Rendita integrativa temporanea anticipata) introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 dalla Legge n. 232/2016.

Per la percezione in via anticipata delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto deve aver maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

c)       RISCATTO DELLA POSIZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI – Art. 1, c. 38, l. c)

La legge n. 124/2017 estende la facoltà di riscatto per “cessazione dei requisiti di partecipazione”, prima previsto solo nelle forme previdenziali ad adesione collettiva, anche a quelle ad adesione individuale.

Il presupposto legittimante l’esercizio del riscatto sopra citato è il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito.

Inoltre, il riscatto totale della posizione maturata presso i Fondi pensione, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, non può essere esercitato nel quinquennio precedente, o nel maggior numero di anni (massimo dieci) eventualmente fissato dalle forme pensionistiche, la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, potendosi in tal caso usufruire della prestazione anticipata di cui al punto b).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

STUDIO ASSOCIATO MARCHETTI

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