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DNF: le modalità di gestione dei rischi vanno dichiarate con riferimento al 2018

L’obbligo di descrivere le modalità di gestione dei rischi si applicherebbe, nelle dichiarazioni di carattere non finanziario che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, quindi, già con riferimento all’esercizio 2018. E’ la conclusione a cui giunge la Consob con il richiamo di attenzione (n. 1, pubblicato il 28 febbraio 2019), in merito alla prima applicazione delle novità introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in tema di informativa non finanziaria.

Il DLgs. 254/2016, contenente le disposizioni attuative della direttiva 2014/95/UE (che ha modificato la direttiva 2013/34/UE), ha previsto, in riferimento agli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni e agli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di redigere annualmente, su base individuale e consolidata, la dichiarazione di carattere non finanziario. Tale dichiarazione serve per assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta. Inoltre deve coprire i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.

L’art. 1 comma 1073 della L. 145/2018, al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, ha modificato l’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 254/2016, stabilendo che la dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario deve descrivere, oltre ai principali rischi, anche “le modalità di gestione degli stessi” rischi.

La CONSOB ha pubblicato il richiamo di attenzione n. 1 in merito alla prima applicazione delle novità introdotte dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in tema di informativa non finanziaria. In particolare il richiamo sottolinea come la previsione introdotta a livello di normativa primaria, nel valorizzare quanto già previsto dagli orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE e dagli standard di rendicontazione utilizzati per la predisposizione delle DNF, ha lo scopo di rafforzare la DNF, per tale motivo è importante la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati.

Secondo la CONSOB, la modifica conferma la finalità essenzialmente informativa della dichiarazione di carattere non finanziario, con focus anche sulla rappresentazione delle politiche di gestione dei rischi mappati, ove gli enti che pubblicano la DNF siano dotati di tali politiche.

La Consob ritiene che, tenuto conto che la legge di bilancio (L. 145/2018) è entrata in vigore il 1° gennaio 2019, l’obbligo di descrivere le modalità di gestione dei rischi si applicherebbe, nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, quindi, già con riferimento all’esercizio 2018.

Consob, richiamo 28/02/2019, n. 1

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/02/dnf-modalita-gestione-rischi-vanno-dichiarate-riferimento-2018

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