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Azioni di rivalsa INAIL: dai Consulenti del Lavoro l’analisi delle novità

Nella circolare n. 3 del 2019, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza in dettaglio, sotto il profilo giuridico, gli aspetti propri delle azioni di rivalsa dell’INAIL nei confronti del datore, nonché le particolari voci di danno spettanti al lavoratore, tenendo presente le ultime novità normative introdotte con la legge di Bilancio 2019. Nel documento viene riepilogata la disciplina che prevede tutele per il lavoratore, obblighi del datore di lavoro e le regole di applicazione delle azioni di surroga e di regresso.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 3 del 5 marzo 2019, esamina le novità entrate in vigore nel 2019, riguardo le azioni di regresso e di surroga che possono essere esercitate dall'INAIL.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha ribadito che il risarcimento del danno differenziale deve essere calcolato per differenza fra l'ammontare complessivo del danno "a qualsiasi titolo" e l'importo complessivo dell'indennizzo erogato dall'INAIL al lavoratore per gli stessi titoli, compreso quanto lo stesso Istituto eroghi al lavoratore a titolo di indennizzo del danno biologico. Nella determinazione delle somme oggetto dell'azione di regresso si tiene conto nel complesso delle prestazioni erogate dall'INAIL e del “complessivo danno risarcibile” da parte del responsabile civile.

Ai fini del risarcimento del danno, ha rilievo la concreta e verificata disponibilità da parte dello stesso datore a migliorare le condizioni a tutela della salute nel luogo di lavoro.

I presupposti per l'esercizio dell'azione di surroga sono:

- che la vittima del fatto illecito sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;

- che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;

- che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.

Nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, senza che sia operata la decurtazione della quota riferibile al concorso di colpa.

Il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, ma può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente.

L'INAIL deve erogare le prestazioni anche nei casi in cui sia accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di quanto pagato per l’infortunio o la malattia professionale.

I presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso sono:

- l'esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, configurabile soltanto se il fatto che ha causato l'infortunio costituisce reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o da persona a lui collegata;

- l'indennizzabilità dell'infortunio, con erogazione di prestazioni assicurative.

Sia nel caso dell'azione di regresso sia di quella di surroga, l'INAIL chiede il rimborso di tutte le spese per le prestazioni erogate. Conseguentemente, il tasso applicato deve essere rielaborato escludendo dal calcolo la parte relativa alle prestazioni recuperate dall'Istituto tramite le azioni di rivalsa, anche su richiesta del datore di lavoro chiedere la rielaborazione del tasso applicato.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare 05/03/2019, n. 3

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/06/azioni-rivalsa-inail-consulenti-lavoro-analisi-novita

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