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Lavoratori disabili: quando l’INAIL rimborsa retribuzioni e spese di adeguamento

Le imprese che inseriscono in azienda lavoratori con disabilità da lavoro e che effettuano gli interventi necessari per l'adeguamento strutturale delle postazioni possono chiedere il rimborso del 60% della retribuzione effettiva corrisposta per un periodo non superiore ad un anno. Il rimborso può essere riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente con riferimento a progetti per il reinserimento in azienda finalizzato alla conservazione del posto di lavoro e non è applicabile in caso di nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato. E’ quanto evidenzia l’INAIL con la circolare n. 6 del 26 febbraio 2019. Rimborsate anche le spese per interventi volti a consentire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’INAIL eroga una serie di benefici ai datori di lavoro che inseriscono in azienda lavoratori affetti da disabilità da lavoro e che effettuano gli interventi necessari per l'adeguamento strutturale.

La legge di Bilancio 2019 ha apportato delle novità alla disciplina delle agevolazioni previste per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

In particolare, da quest’anno, i datori di lavoro possono ottenere il rimborso di parte della retribuzione erogata. Inoltre, è prevista la riduzione del frazionamento, per tipologia di intervento, dell’importo complessivo di spesa rimborsabile dall’INAIL al datore di lavoro e sono semplificati gli adempimenti posti a carico delle imprese per accedere alle misure di sostegno previste dal "Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” (Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527).

I datori di lavoro potranno richiedere il contributo INAIL anche in caso di nuove assunzioni di disabili da lavoro, con l'obiettivo di garantire la parità di trattamento delle persone disabili e piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Gli incentivi INAIL rivolti ai datori di lavoro variano sulla base del progetto personalizzato rivolto al lavoratore e si applicano per la conservazione del posto di lavoro dei soggetti disabili a seguito di infortunio o malattia professionale.

Sono compresi nell’ambito dei soggetti destinatari anche i lavoratori già disabili da lavoro che, a seguito di un aggravamento, anche soltanto funzionale, correlato a un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno permanente da parte dell’INAIL, abbiano conseguito dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.

Il regolamento del beneficio prevede tre tipologie di intervento:

- per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);

- per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli);

- per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione).

L'ammissione all'importo degli incentivi erogati dall'INAIL è subordinata alla presentazione di un progetto personalizzato per la realizzazione degli interventi necessari all'inserimento in azienda e il rimborso è erogato nei seguenti limiti:

- fino a 95 mila euro per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche con interventi edilizi, impiantistici e domotici;

- fino a 40 mila euro per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;

- fino a 15 mila euro per la formazione, fino al 60% di costi ammissibili.

Il progetto di inserimento lavorativo INAIL serve a comunicare:

- la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore;

- la tipologia di contratto che intende attivare;

- la durata del contratto di lavoro;

- la sede di lavoro e la relativa unità produttiva.

L'INAIL precisa che gli incentivi per l'assunzione di disabili da lavoro si applicano anche i contratti flessibili e a tempo determinato.

I datori di lavoro, specifica l'INAIL, potranno richiedere un'anticipazione dell'incentivo pari ad un massimo del 75%.

L’importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell’INAIL è pari a 150.000.

Progetti di inserimento lavorativo

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL, a seguito della valutazione condotta da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.

E’ possibile che il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, realizzi gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto, purché non prima del 1° gennaio 2015. In questo caso, il datore di lavoro deve indicare le relative ragioni giustificative di necessità e urgenza.

Pervenuta la documentazione necessaria, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale, ove necessario anche avvalendosi delle professionalità in esse collocate, procede alle relative verifiche di attendibilità e congruità dei costi.

Qualora gli interventi siano stati realizzati solo in parte, una volta concluso l’iter, la Direzione regionale o provinciale dispone il rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro includendo nel computo anche quelli relativi agli interventi anticipatamente realizzati per ragioni di necessità e urgenza, ancorché adeguatamente motivati.

E’ sufficiente che il datore di lavoro alleghi al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti.

Nel caso di apparecchiature o dispositivi caratterizzati da una sostanziale unicità o di attività tecniche complesse, la valutazione della congruità non può essere effettuata in termini di comparazione economica essendo evidente che non possono essere raffrontate e paragonate soluzioni disomogenee sul piano tecnico e dell’efficacia in relazione alla specificità del caso. Si dovrà dunque procedere facendo riferimento all’insieme degli interventi stessi e controllando che il costo complessivo non risulti palesemente sproporzionato rispetto all’obiettivo.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo del limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche, è previsto un limite pari:

- al 20% delle spese complessivamente sostenute per importi fino a 20.000 euro;

- al 15% per importi da 20.001 euro fino a 75.000 euro;

- al 10% per importi da 75.001 euro fino a 150.000 euro.

Per l’invio della comunicazione al datore di lavoro, non sono più necessarie la compilazione della scheda in parola e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili del lavoratore.

Nel caso in cui il datore di lavoro, a fronte di particolari necessità indifferibili, abbia realizzato gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto per l’approvazione del progetto, il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto alla Direzione regionale competente.

Al riguardo, è opportuno precisare quanto segue:

Una volta eseguita l’attività di verifica, la domanda potrà essere accolta, sempre nel limite massimo di spesa pari a 150.000 euro e soltanto a condizione che gli interventi realizzati siano stati realizzati non prima del 1° gennaio 2015.

La legge di Bilancio 2019 ha previsto che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto, per un periodo non superiore ad un anno.

Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019. Tuttavia, il rimborso potrà essere riconosciuto anche per i casi in cui la data di manifestazione della volontà di attivare il progetto sia precedente al 1° gennaio 2019 e il progetto stesso sia ancora in corso di realizzazione.

Nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto per gli interventi che il datore di lavoro abbia realizzato, per ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all’Istituto ai fini dell’elaborazione del progetto personalizzato o dell’approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, almeno di aver comunicato all’Istituto stesso l’intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi.

Il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/06/lavoratori-disabili-inail-rimborsa-retribuzioni-spese-adeguamento

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