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Invalidità e altre prestazioni civili: chiarimenti su difesa in giudizio e pagamenti

Nel messaggio n. 968 del 2019, l’INPS chiarisce gli elementi utili a verificare dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto. L’Istituto fornisce anche ulteriori chiarimenti ai funzionari che lo rappresentano in giudizio, per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni.

L’INPS, nel messaggio n. 968 dell’8 marzo 2019, fornisce ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.

Il giudice di merito, con riferimento al ricorso presentato, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti

- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- decadenza dell’azione giudiziaria;

- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.

Il funzionario difensore dell’Istituto deve sollevare le diverse eccezioni ricorrenti nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.

Nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, è necessario depositare in cancelleria formale dissenso,

sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari.

Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla.

L’INPS precisa che, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge.

INPS, messaggio 08/03/2019, n. 968

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/09/invalidita-prestazioni-civili-chiarimenti-difesa-giudizio-pagamenti

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