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Brevetti: in Gu variazioni al codice della Proprietà industriale

In vigore dal 27 marzo 2019 il decreto legislativo che apporta alcune modifiche al Codice della Proprietà industriale. In particolare, il decreto stabilisce che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata, nel Bollettino europeo dei brevetti, la menzione della concessione del brevetto e pone, inoltre, ulteriori limitazioni del diritto di brevetto.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2019, il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18 in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

In particolare il decreto, tra gli altri:

1) indica che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti e limiti così come previsti dall’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, stabilendo inoltre che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto;

2) stabilisce ulteriori limitazioni del diritto di brevetto indicando che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione anche:

- agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;

- all’utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 27 marzo 2019.

Decreto Legislativo 19/02/2019, n. 18, (Gazzetta Ufficiale 12/03/2019, n. 60)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/marchi-e-brevetti/quotidiano/2019/03/13/brevetti-gu-variazioni-codice-proprieta-industriale

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