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SCIA: chiarimenti sul termine per l’esercizio delle verifiche

La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili ma attribuiscono al terzo interessato la facoltà di «sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione. Nulla dice la disposizione circa il termine entro cui va fatta la sollecitazione e, quindi, entro cui vanno esercitati i poteri di verifica. Con la sentenza n. 45/2019 la Corte Costituzionale ritiene che le verifiche cui è chiamata l’amministrazione sono quelle espressamente previste da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA e poi entro i successivi diciotto mesi. Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) spettanti all’amministrazione.

Il giudizio fa seguito alla presentazione, al Comune di Campo Bisenzio, da parte della ricorrente di un’istanza di inibitoria dei lavori di manutenzione straordinaria su un immobile facente parte del suo condominio, oggetto di SCIA. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione la ricorrente ha lamentato, nel merito, la illegittimità della SCIA per violazione di diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale e ha chiesto al Tribunale adito di accertare l’illegittimità e inefficacia della SCIA medesima o della sola parte relativa all’apertura di una finestra, con conseguente ordine all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a sanzionare le opere eseguite, ovvero di dichiarare l’obbligo del Comune resistente di pronunciarsi sulle istanze di verifica presentate. Secondo il rimettente la disposizione censurata vìola:

- gli artt. 3, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché non tutela l’affidamento del segnalante, che sarebbe esposto sine die al rischio di inibizione dell’attività oggetto di SCIA;

- l’art. 3 Cost., perché, con specifico riferimento all’attività edilizia, darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzino interventi assoggettati a permesso di costruire, esposti alla reazione del terzo per il solo termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, per l’impugnazione del titolo edilizio espresso;

- i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché l’amministrazione sarebbe costretta a verificare i presupposti dell’attività segnalata anche qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal deposito della SCIA e nonostante abbia già esercitato il controllo d’ufficio, così aggravandosi l’attività amministrativa.

Inoltre, sempre secondo la rimettente, il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sarebbe violato anche «in relazione» all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché la mancata previsione del termine si tradurrebbe in una violazione degli standard minimi, che il legislatore statale deve assicurare nella normazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 45/2019 del 13 marzo 2019 ha precisato innanzi tutto che, per decidere sull’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata, che consentirebbe al terzo di sollecitare in ogni tempo le verifiche spettanti alla PA sull’attività oggetto di SCIA (nel caso di specie, la prima sollecitazione è stata presentata dopo due anni ed undici mesi circa dal deposito della segnalazione e l’ultima dopo tre anni e nove mesi circa). Tanto basta a fondare la rilevanza della questione. Nel merito, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è il comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, il quale comma, chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, attribuisce al terzo interessato la facoltà di «sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione. Nulla dice la disposizione circa il termine entro cui va fatta la sollecitazione e, quindi, entro cui vanno esercitati i poteri di verifica. Tale carenza, secondo il giudice a quo, non sarebbe colmabile in via interpretativa e ciò esporrebbe la norma a dubbi di legittimità costituzionale.

Il comma 6-ter è stato introdotto nella disciplina al fine di limitare le possibilità di tutela del terzo all’azione contro il silenzio, inteso in modo tradizionale come inadempimento. Il riferimento alle «verifiche spettanti all’amministrazione», dunque, non è finalizzato ad introdurre nuovi poteri, ma è funzionale alla sollecitazione da parte del terzo. Non avendo stabilito un termine si è creato un riconoscimento di un potere “in bianco” nel comma 6-ter che sarebbe in manifesto contrasto con il principio di legalità-tipicità che caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, principio che, com’è noto, ha fondamento costituzionale (artt. 23, 97, 103 e 113 Cost.) e va letto non solo in senso formale, come necessità di una previsione espressa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio.

Le verifiche cui è chiamata l’amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all’art. 21-novies).

Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue.

Così ricostruita la portata della norma censurata, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Toscana non sono fondate.

Corte Costituzionale, sentenza 13/03/2019, n. 45/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/14/scia-chiarimenti-termine-esercizio-verifiche

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