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Contributi da amministrazioni pubbliche: l’obbligo di informativa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento dal titolo “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”, esamina le modalità con cui le imprese possono riportare le “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”.

Con il documento dal titolo “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti intende fornire indicazioni di prassi operativa per garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.

E’ la legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate e che sta creando qualche “apprensione” agli operatori per talune ambiguità interpretative e, contestualmente, per la sanzione sproporzionata derivante dall’inadempimento dell’obbligo, che vuole che l’impresa inadempiente sia tenuta alla restituzione del “contributo” entro tre mesi.

Il Consiglio Nazionale con il documento pubblicato esamina le modalità con cui le imprese possono riportare le “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”. In particolare approfondisce le tematiche relative a:

- la definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo della norma;

- l’identificazione dell’arco temporale di riferimento;

- il criterio di rilevazione dei “contributi”;

- la modalità di esposizione dell’informazione;

- i controlli “professionali”;

- le sanzioni.

Raffaele Marcello, delegato all’area dei principi contabili e di valutazione dichiara che “L’orientamento del Consiglio è quello di creare le condizioni per assolvere agli obblighi della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" in modo efficace e avendo come riferimento talune ragionate posizioni. A questo fine, sono esposte le principali problematiche rilevate e le risposte ad oggi ritenute plausibili, nella consapevolezza che talune posizioni espresse forniscono una “interpretazione”. Non c’è dubbio che alcune previsioni dovrebbero anche essere riviste per avere un miglior coordinamento normativo e una appropriata contestualizzazione delle informazioni richieste nell’ambito dell’informativa finanziaria”.

La norma si applica con modalità parzialmente diverse ai seguenti soggetti, laddove questi intrattengano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni:

- le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni;

- le imprese;

- le cooperative sociali.

A tutti i soggetti obbligati è richiesto di fornire “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”. Il richiamo generale ai vantaggi economici rende evidente che anche le fattispecie esplicitamente indicate (“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti”) siano oggetto di informazione quando incluse in tale ambito. Non rientrano nell’ambito di applicazione della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.

Le imprese che “sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato” applicheranno per la prima volta la disposizione con la predisposizione dei bilanci dell’esercizio 2018.

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l’iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell’informazione fornita.

Si ricorda che per le imprese beneficiarie “l’'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”. Tale sanzione non rileva, come precisato dal MISE e dal Consiglio di Stato, per gli enti non profit.

Il Cndcec ritiene la sanzione eccessivamente severa pertanto ha proposto l’introduzione di una misura sanzionatoria in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0.50%, dei vantaggi economici ricevuti.

CNDCEC, documento, “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/16/contributi-amministrazioni-pubbliche-obbligo-informativa

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