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Sgravi contributivi: incostituzionale l’esclusione della ripetizione dei contributi già versati

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che definisce, anche per il passato, i presupposti per godere degli sgravi contributivi riguardanti le zone agricole svantaggiate o di montagna. Pur dettando una norma interpretativa, che si dovrebbe applicare in via generale anche alle situazioni pregresse, il legislatore escluderebbe la portata retroattiva della previsione per chi abbia già effettuato i versamenti contributivi relativi a somme «sicuramente non più dovute». Tale irripetibilità dei contributi già versati violerebbe il principio di eguaglianza e il principio di ragionevolezza in quanto pregiudica il datore di lavoro che sia stato sollecito nell’adempiere al proprio debito e premia chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento.

Il Tribunale ordinario di Ravenna, è ricorso alla Corte Costituzionale in quanto dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale della normativa che esclude la restituzione «di eventuali versamenti contributivi effettuati» prima dell’entrata in vigore (il 21 agosto 2013) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che definisce, anche per il passato, i presupposti per godere degli sgravi contributivi riguardanti le zone agricole svantaggiate o di montagna. Pur dettando una norma interpretativa, che si dovrebbe applicare in via generale anche alle situazioni pregresse, il legislatore escluderebbe la portata retroattiva della previsione per chi abbia già effettuato i versamenti contributivi relativi a somme «sicuramente non più dovute».

Il rimettente ritiene che l’irripetibilità dei contributi già versati contrasti con l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo:

- violerebbe il principio di eguaglianza in quanto sottoporrebbe a un trattamento diversificato «senza ragionevole motivo, due situazioni sostanzialmente identiche, ossia la posizione di chi ha pagato i contributi non dovuti» e «quella di chi non ha pagato i contributi non dovuti, escludendo per i primi l’applicazione della norma interpretativa retroattiva»;

- entrerebbe in conflitto anche con il principio di ragionevolezza in quanto il legislatore incorre in «una contraddizione formale», nell’escludere la restituzione di un versamento contributivo, che pure qualifica come indebito.

Il rimettente denuncia inoltre, anche il vulnus al diritto di azione tutelato dall’art. 24 Cost. e argomenta, a sostegno di tale censura, che la legge nega l’azione volta a tutelare un diritto che, pure, in astratto riconosce sul piano sostanziale. Ne conseguirebbe «l’esistenza di un diritto privo di qualsiasi possibilità di azione».

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49/2019 del 15 marzo 2019, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 del 2013, il quale dispone che «Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

L’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito nella legge n. 98 del 2013, nel fugare le incertezze interpretative, accorda il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi anche alle cooperative e ai consorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità del prodotto conferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori, anche mediante la stipulazione di contratti agrari di natura associativa.

Il legislatore attribuisce dunque rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate. Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori.

La norma denunciata esclude quindi, sin dall’origine, per le cooperative e i consorzi che comunque ricevano prodotti provenienti da zone agricole svantaggiate o di montagna, l’obbligo di pagare i contributi previdenziali e assicurativi nella misura intera. Essa, tuttavia, preclude irragionevolmente la ripetizione dei contributi che, prima dell’entrata in vigore della disposizione interpretativa, siano stati già corrisposti in misura superiore al dovuto, così incorrendo in una palese contraddizione.

Per tale disparità di trattamento non si riscontra alcuna giustificazione nella peculiarità dell’obbligazione contributiva e dell’agevolazione corrispondente. La particolare modulazione temporale della disciplina pregiudica il datore di lavoro che sia stato sollecito nell’adempiere al proprio debito e premia chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento.

L’intervenuto pagamento, dato contingente ed estrinseco rispetto alla ratio del beneficio, diviene irragionevole elemento distintivo di fattispecie omogenee. Al trattamento deteriore dell’obbligato, che abbia scelto di uniformarsi ai tempi prescritti dalla legge, fa riscontro una disciplina di incongruo privilegio per chi abbia invece procrastinato il pagamento dell’importo dovuto e si trovi così a beneficiare dell’agevolazione estesa dalla legge anche ai periodi già trascorsi.

Corte Costituzionale, sentenza 15/03/2019, n. 49/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2019/03/16/sgravi-contributivi-incostituzionale-esclusione-ripetizione-contributi-versati

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