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Perequazione delle pensioni: dal 1° aprile il nuovo meccanismo di calcolo

Gli effetti della “nuova” perequazione delle pensioni prevista dalla legge di Bilancio 2019 diventano operativi dal 1° aprile. Le prime tre rate di pensione del 2019 sono state pagate sulla base del precedente metodo di calcolo. Dal prossimo mese, invece, i trattamenti saranno calcolati con i criteri aggiornati: all’applicazione del conguaglio per il primo trimestre si aggiungerà anche il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro. La nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, riconosce la perequazione sulla base di sette fasce con aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo. Quali saranno gli effetti dei nuovi meccanismi di calcolo?

La rata di aprile dei trattamenti previdenziali inciderà sul nuovo meccanismo della perequazione delle pensioni, introdotto dalla legge di Bilancio 2019 che opererà nel corso del triennio 2019-2021.

Va ricordato come la disposizione sia stata inserita nella Manovra finanziaria nel mese di dicembre in seconda lettura al Senato e non era stato possibile, considerando i tempi ristretti, applicare da gennaio il nuovo schema alle pensioni in pagamento.

Le prime tre rate sono state allora pagate sulla base del precedente metodo.

Dal prossimo mese la pensione sarà allora calcolata con i criteri aggiornati; all’applicazione del conguaglio per il primo trimestre si aggiungerà anche il contributo di solidarietà sulle pensioni cd. d’oro.

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La nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, riconosce la perequazione sulla base di sette fasce con aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo.

Più nello specifico si conferma l’adeguamento all’inflazione del 100% solo per gli assegni fino a 3 volte il minimo del trattamento INPS (pari a 1.522,26 euro lordi mensili per il 2018 e a 1.539 per il 2019).

Per gli importi superiori e fino a 4 volte il minimo sarà garantito il 97% dell’adeguamento, misura che scenderà al 77% per le pensioni tra 4 e 5 volte e al 52% per quelle tra 5 e 6 volte il trattamento minimo.

La rivalutazione verrà riconosciuta in misura inferiore al 50% per le pensioni con importi più alti, precisamente al 47% per quelle tra 6 e 8 volte il trattamento minimo, al 45% per quelle tra 8 e 9 volte e al 40% per gli importi superiori a 9 volte la pensione minima INPS.

Va ricordato in primo luogo come fino al 31 dicembre 2018 era in applicazione invece lo schema di cui alla Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) in base al quale l’ adeguamento delle pensioni era fino a tre volte il minimo INPS pari al 100 per cento del tasso d'inflazione, al 95 per cento per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, tra 4 e 5 volte il minimo, indicizzazione pensioni al 75 per cento dell'inflazione, tra 5 e 6 volte il minimo si scende al 50 per cento, oltre 6 volte il minimo, la perequazione era al 45 per cento.

In più occorre aggiungere che dal 1° gennaio sarebbe dovuto tornare in vigore, così come concordato dal Governo Gentiloni con le sigle confederali , dopo un lungo periodo di sospensione alla luce degli specifici provvedimenti in tal senso adottati dai precedenti Governi, il meccanismo previsto dalla L. 388/2000 che ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

Per completezza di esposizione va poi ricordato come la Legge di Bilancio 2019 abbia anche previsto un contributo di solidarietà, che decorre dal 1° gennaio 2019 ed ha durata quinquennale (fino cioè al 2023), sull’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui.

Le riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS.

Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle riduzioni trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo.

Sono inoltre escluse le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici ai superstiti e quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Il prelievo di solidarietà si articola mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo.

Più nello specifico è pari al 15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro, al 25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro, al 30 % per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro, al 35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro, al 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

Gli importi sono agganciati all'inflazione, per cui cresceranno nel corso del quinquennio.

E' previsto in ogni modo un meccanismo di salvaguardia in forza del quale per effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/20/perequazione-pensioni-1-aprile-meccanismo-calcolo

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