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Brexit: in Gazzetta Ufficiale le misure a tutela di investitori e imprese

Entra in vigore il 26 marzo 2019 il decreto-legge recante “Misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea” con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale. Il decreto prevede in particolare interventi specifici relativi all’esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall’Unione europea; mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, il D.L. n. 22 del 25 marzo 2019, recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”. Il decreto è stato emanato a seguito dell'attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo per il recesso dall'Unione europea e al fine di tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano in particolare nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'accordo per il recesso.

Il decreto inoltre è stato emanato per:

- assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito;

- disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica;

- dettare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, in particolare, disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari;

- disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito.

Il decreto stabilisce che le banche del Regno Unito, durante il periodo transitorio, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d’Italia le seguenti attività:

- le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo unico bancario;

- l’attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso, e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti;

- attività di investimento, con o senza servizi accessori, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali nonché - esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso - anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’art. 62 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e successive modifiche;

- attività di investimento, con o senza servizi accessori mediante succursali.

La notifica all’autorità competente è effettuata entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

L’attività deve essere cessata entro la data di recesso e, al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi l’attività svolta precedentemente alla data di recesso deve proseguire limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Tale possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l’attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l’attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità.

Le banche del Regno Unito con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati dal Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L’adesione decorre dalla data del recesso ma, entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche devono perfezionare gli atti richiesti per l’adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. I depositanti continueranno dunque ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Spetterà alle banche procedere a comunicare ai propri depositanti le informative previste dalla normativa, alla prima occasione utile e, comunque, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio italiano in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, saranno cancellate dall'Elenco delle imprese UE. Ma al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, proseguiranno, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Fino al termine del periodo transitorio saranno applicate le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di IVA e accise.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività della Garanzia sulla cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva riduzione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari scritti all'albo aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze.

Il decreto entra in vigore il 26 marzo 2019.

Decreto-Legge 25/03/2019, n. 22 (G.U. 25/03/2019, n. 71)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/26/brexit-gazzetta-ufficiale-misure-tutela-investitori-imprese

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