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Quota 100 e pensioni 2019: in vigore la riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 4 del 2019 in materia di pensioni e reddito di cittadinanza. Il decreto legge, convertito con modificazioni in legge, tra le altre novità, introduce quota 100, la nuova forma di pensione anticipata che consente, nel triennio 2019-2021 (in via sperimentale) di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Novità anche in materia di riscatto degli anni di studio universitario, concesso dall’INPS con un calcolo agevolato e applicabile a tutti. Prevista, infine, la possibilità di riscattare periodi assicurativi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di 5 anni.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, la legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del decreto legge n. 4 del 2019, collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Il decreto legge convertito con modificazioni in legge contiene norme in materia di pensioni, in particolare su quota 100, pace contributiva e riscatto della laurea.

Per tutte le modifiche della legge di conversione, leggi anche: Quota 100 e pensioni 2019: via libera definitiva alla riforma

Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, è possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Ai destinatari di quota 100 è preclusa la possibilità di percepire redditi da lavoro, dipendente o autonomo: ammessa solo la prestazione di lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

A partire dalla maturazione del requisito è prevista una finestra temporale per la decorrenza della pensione. I primi assegni saranno erogati a partire:

- dal mese di aprile 2019, in favore di coloro che avevano maturato il diritto entro dicembre 2018, per il settore privato (finestra trimestrale);

- dal mese di agosto 2019, per chi aveva maturato il diritto entro fine gennaio 2019, nel settore pubblico (finestra semestrale).

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la possibilità di pensione anticipata a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, in disapplicazione del periodo di cinque mesi di adeguamento all’aspettativa di vita per la pensione di vecchiaia.

Il blocco degli adeguamenti è previsto fino al 2026. Viene inoltre introdotta una finestra trimestrale di tre mesi per la decorrenza della pensione: le prime pensioni, spettanti ai soggetti che hanno maturato il diritto al primo gennaio 2019, verranno liquidate il 1° aprile 2019.

Prevista la possibilità di riscattare 5 anni di contributi (per periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria). La misura, sperimentale per il triennio 2019-2021, riguarda esclusivamente lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

La rateazione è possibile fino a 120 rate mensili.

Novità anche in materia di riscatto della laurea, concesso con un calcolo agevolato applicabile a tutti, a prescindere dall’età anagrafica del richiedente. Si tratta in ogni caso di una opzione fruibile solo per i periodi di studio universitario successivi al 31.12.1995.

Legge 28/03/2019, n. 26 (G.U. n. 75 del 29/03/2019)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/30/quota-100-pensioni-2019-vigore-riforma

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