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Enti terzo settore: se ampio, lo Statuto deve essere ben definito

Nella nota n. 3650 del 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica i criteri di trasparenza cui devono attenersi gli associati degli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale nella individuazione dell’oggetto sociale da riportare nello Statuto. Seppure ammettendo la possibilità di prevedere una ampia gamma di attività da svolgere, è indispensabile che sia rispettata la prevalenza delle attività di interesse generale e non è possibile inserire in elenco tutte le attività ammesse dalla norma di legge che regolamenta tali enti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, con riferimento alle modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, sono chiamate a individuare statutariamente le attività di interesse generale.

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che appartengono al Terzo settore, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS.

Tale registro ha la funzione di garantire la conoscibilità degli atti e fatti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull’impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.

E’ certamente possibile esercitare e prevedere di esercitare attività diverse, ma l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non può certamente esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017: in questo caso infatti l’oggetto sociale resterebbe, di fatto, indefinito.

In ogni caso, l’autonomia garantita a tali enti non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate attività e finalità. E’ inoltre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere, sempre nel rispetto del principio di democraticità e trasparenza.

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, nota 12/04/2019, n.3650

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/04/13/enti-terzo-settore-ampio-statuto-definito

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