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Fondi di solidarietà bilaterali: contribuzione correlata non più anticipata dal datore di lavoro

Con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, l’INPS prende in esame l’accredito della contribuzione correlata, anche con riferimento alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per fornire le istruzioni operative e contabili con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. L’onere del versamento della contribuzione correlata relativa ai periodi coperti da assegno ordinario o di solidarietà viene spostato direttamente in capo ai fondi di solidarietà, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto. Ciò costituisce una notevole semplificazione per i datori di lavoro.

L’INPS, con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, fornisce istruzioni riguardo l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi esterni all’Istituto.

Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell’Artigianato:

- le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane;

- le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione è stato istituito allo scopo di garantire ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro.

Nello specifico, tale fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori in somministrazione, alle dipendenze delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le causali di intervento previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario;

b) l’assegno di solidarietà;

ed eventualmente anche prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, può essere prevista l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

In caso di erogazione dell’assegno ordinario o dell’assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni è stata in passato anticipata all’INPS dal datore di lavoro, sebbene l’accredito della stessa sia una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro era poi legittimato a richiedere agli stessi il rimborso della contribuzione correlata.

Con l’obiettivo di accrescere le tutele in favore dei lavoratori interessati, l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo agli stessi fondi di solidarietà, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto.

A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all’INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall’Istituto medesimo.

INPS, circolare 12/04/2019, n.53

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/13/fondi-solidarieta-bilaterali-contribuzione-correlata-non-anticipata-datore-lavoro

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