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Tumori professionali da amianto: quando rileva la responsabilità penale del datore di lavoro

Responsabilità penali del datore di lavoro per i tumori da amianto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra essere ancora divisa. Risale al febbraio 1995 la prima sentenza che condannò, a Torino, il costruttore del palazzo Rai per omicidio colposo di un dipendente addetto alla coibentazione con uso di amianto. Da allora, per quasi vent’anni, la Cassazione ha sempre confermato le condanne per le morti da amianto. Almeno fino al 2018, quando otto sentenze di segno opposto sembrano aver avviato una retromarcia, definibile “timida” alla luce di successivo orientamento che torna alla giurisprudenza del passato. Un’altalena di decisioni che pongono alcuni interrogativi ...

Esposizione all’amianto e responsabilità penali

Sempre più rovente sta diventando in Cassazione il contrasto sulle responsabilità penali per i tumori asbesto-correlati, primi fra tutti i mesoteliomi. Si tratta di responsabilità la cui storia è cominciata il 9 febbraio 1995. A Torino, il costruttore del palazzo Rai fu condannato per omicidio colposo in danno di un dipendente addetto alla coibentazione con uso di amianto. Da allora, per oltre venti anni, la Cassazione ha confermato una condanna dopo l’altra per i morti causati dall’amianto. Nel 2017, la Cassazione, e, in particolare, la sezione specializzata in materia di sicurezza del lavoro, la sez. IV, non è stata più così implacabile. In tre sentenze, ha, infatti, confermato l’assoluzione o annullato la condanna pronunciate dai magistrati di merito per tumori da amianto.

Sempre più rovente sta diventando in Cassazione il contrasto sulle responsabilità penali per i tumori asbesto-correlati, primi fra tutti i mesoteliomi[1].

Si tratta di responsabilità la cui storia è cominciata il 9 febbraio 1995. A Torino, il costruttore del palazzo Rai fu condannato per omicidio colposo in danno di un dipendente addetto alla coibentazione con uso di amianto. Da allora, per oltre venti anni, la Cassazione ha confermato una condanna dopo l’altra per i morti causati dall’amianto[2]. Nel 2017, la Cassazione, e, in particolare, la sezione specializzata in materia di sicurezza del lavoro, la sez. IV, non è stata più così implacabile. In tre sentenze, ha, infatti, confermato l’assoluzione o annullato la condanna pronunciate dai magistrati di merito per tumori da amianto. Su questo presupposto: che “nella comunità scientifica non si sarebbe formato un sufficiente consenso con riguardo all’effetto acceleratore delle esposizioni successive a quelle che hanno determinato l’insorgenza del processo patogenetico”. Con una conseguenza: che i soggetti imputati nei procedimenti penali per tumori da amianto hanno spesso gestito l’azienda incriminata solo per una parte del periodo in cui i lavoratori colpiti da tumore sono stati esposti all’agente cancerogeno presso quell’azienda. Ecco allora che, a propria discolpa, questi imputati sostengono che non è conosciuta la data di effettiva insorgenza delle patologie. E quindi, “non essendo stata accertata la data di effettiva insorgenza delle patologie, non potrebbero essere attribuite agli imputati le morti provocate”.

Per giunta, una quarta sentenza, sez. IV, 5 ottobre 2017 n. 45815, relativa a un caso di omicidio colposo addebitato al direttore di produzione di una vetreria dal 1968 al 1971 per il decesso di un lavoratore esposto ad amianto dal novembre 1961, rimette in discussione la consolidata giurisprudenza del passato in tema di colpa. Sostiene, infatti, che “soltanto alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso la comunità scientifica inizia a collegare il mesotelioma pleurico alla polvere di amianto, mentre solo negli anni ‘80 del secolo scorso è ormai acquisita dalla dottrina medica la compiuta consapevolezza degli effetti cancerogeni dell’amianto con particolare riguardo ai mesoteliomi”, e che “negli anni ‘80 l’imputato non era più responsabile da circa dieci anni, laddove nel periodo in cui l’imputato rivestiva detta funzione di garanzia le conoscenze scientifiche e, soprattutto quelle mediche, non documentavano la cancerogenicità dell’amianto, ma ne profilavano esclusivamente la capacità di indurre la asbestosi”. A conforto evoca il fatto che lo stesso Enpi, deputato ai controlli sulla ricorrenza di fattori potenzialmente nocivi per la insorgenza di malattie professionali, non avesse, all’epoca in questione, mai proceduto alla verifica della presenza, ovvero alla localizzazione o alla misurazione di fibre di amianto nel predetto luogo di lavoro, e asserisce che tale fatto “costituisce un ulteriore elemento di emersione di una errata convinzione diffusa che, alla fine degli anni ‘60, coinvolgeva datore di lavoro e organi di vigilanza, nel senso di ritenere estraneo al ciclo della produzione del vetro, seppure assistito da presidi in amianto, il rischio derivante dalla inalazione di tali fibre”.

Nel 2018, la retromarcia della sez. IV ha trovato conferma in otto sentenze, sia sotto il profilo riguardante il nesso di causalità, sia sotto l’aspetto concernente l’elemento soggettivo della colpa. Con il risultato di produrre un effetto dirompente: quello di indurre i magistrati di merito ad adottare in materia di tumori professionali sistematici provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento.

Nel corso dello stesso 2018, però, si è sviluppato un altro orientamento. In quattro sentenze, la sez. III, ma anche la sez. IV, è tornata alla giurisprudenza del passato. Per prima, la sez. III nella n. 4560 del 31 gennaio 2018, relativa a tre lavoratori dipendenti di una centrale elettrica deceduti per mesotelioma pleurico.

Anzitutto, la sez. III ristabilisce in termini esatti il quadro giurisprudenziale del passato. Nota, infatti, che, “a fronte di qualche pressoché isolata pronuncia (sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30206), l’indirizzo assolutamente maggioritario in seno alla giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto la fondatezza del giudizio fattuale compiuto in sede di merito, secondo cui le esposizioni successive aggraverebbero, comunque, il decorso del processo patogeno, nel senso che il protrarsi dell’esposizione ridurrebbe i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelererebbe i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente”. Rileva, poi, “come ciascuno dei lavoratori deceduti avesse subito una iniziale esposizione ad amianto nel corso dei lavori di costruzione della centrale, prima di diventare dipendenti della società esercente la centrale, e come dopo essere stati assunti da tale società, i quattro lavoratori deceduti fossero stati esposti all’amianto in modo diretto ed indiretto, senza che nell’ambiente lavorativo esistessero adeguati impianti di aspirazione, senza che le mascherine di protezione fossero state agli stessi fornite quantomeno fino agli anni ‘80 (e, quanto alle mascherine con il filtro, fino agli anni ‘90) e, più in generale, senza che i lavoratori fossero messi a conoscenza, quantomeno fino al 1985, della pericolosità dell’amianto”. Sottolinea, in particolare, che, “in base alla disciplina dettata dall’art. 41 c.p., vi è una sostanziale equiparazione, sul piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi; sicché la presenza di un determinato fattore esclude gli altri soltanto quando sia ‘sopravvenuto’ e ‘da solo sufficiente a determinare l’evento’”, e che “tale condizione, secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre in presenza di un processo causale del tutto autonomo o anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”. Con riguardo al caso di specie, considera evidente che, “essendosi in presenza di fattore causale (l’esposizione a amianto) riferibile ad un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per diversi decenni, deve escludersi che i periodi di esposizione della sostanza successivi al primo - periodi convenzionalmente frazionati al fine di poterli riferire, secondo le regole della responsabilità penale, ai singoli dirigenti, ma in realtà riconducibili ad un contesto chiaramente unitario - possano essere ricondotti nell’ambito dei menzionati fattori di interruzione del nesso causale”. E conclude che “deve ritenersi la rilevanza etiologica delle esposizioni alla sostanza verificatesi nel periodo in cui i tre imputati rivestivano i cennati ruoli direttivi nella centrale, in quanto ‘concause’ che, al di là del significativo valore epidemiologico assunto, avevano certamente concorso a determinare la grave neoplasia dell’apparato respiratorio e, conseguentemente, l’evento morte dei tre lavoratori, soprattutto in quanto si consideri la natura, da nessuno qui contestata, del mesotelioma quale patologia dose-dipendente”. Di qui la conferma della condanna in rapporto a un lavoratore, e del proscioglimento per prescrizione in rapporto agli altri due.

Il 2019 si è aperto con una nuova, significativa sentenza della sez. III, la n. 11451 del 14 marzo 2019.

Al centro di questa sentenza un problema di particolare attualità, e, cioè, l’esposizione ad amianto nelle Forze Armate, e, segnatamente, nell’ambito della Marina militare. Un problema che non per nulla ha formato oggetto di approfondimento nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare sull’uranio impoverito del 2 febbraio 2018, ove si segnala che “solo nell’ambito della Marina militare 1101 persone risultano decedute o ammalate per patologie asbesto-correlate (circa 570 i mesoteliomi)”, e che, “nell’ambito dei corpi militari, sono stati identificati 830 casi di mesotelioma maligno con esposizione in tale settore”.

Nell’ipotesi di omicidio colposo in danno di due militari considerata dalla sez. III nella n. 11451/2019, la colpa addebitata a sette responsabili con funzioni apicali e in tempi diversi della Marina militare era quella di aver omesso di “informare il personale della Marina militare dei rischi per la salute presenti nelle destinazioni di servizio dei dipendenti per l’esistenza di materiali contenenti amianto, nella mancata sottoposizione dei lavoratori a specifici controlli sanitari e nella mancata fornitura di adeguati mezzi di protezione individuale, o comunque di misure idonee a impedire o ridurre il diffondersi delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro”.

Anzitutto, la sez. III ripercorre “i passaggi essenziali del complesso iter processuale della vicenda”:

• Il 22 marzo 2012, il Tribunale di Padova assolve gli imputati. Infatti, “pur affermando che i due lavoratori erano deceduti a causa di mesotelioma maligno contratto nell’esercizio della loro attività lavorativa alle dipendenze della Marina militare”, perviene alla conclusione che “non poteva essere affermata con certezza la penale responsabilità degli imputati, non potendosi ritenere dimostrato, pur alla luce delle molteplici acquisizioni probatorie, né il momento in cui la patologia tumorale era insorta, né se le esposizioni successive a quella di innesco abbiano avuto rilievo causale, sebbene comunque idonee a ridurre il tempo di latenza”.

• Il 14 luglio 2014, la Corte di Appello di Venezia dichiara non doversi procedere nei confronti di sei imputati per essere il reato estinto per prescrizione, escluse le aggravanti di cui all’art. 589, comma 2, c.p., e nei confronti del settimo imputato per morte dell’imputato. Invero, ritiene che “l’evento del reato doveva ritenersi ascrivibile agli imputati, essendo cioè attribuibili alle cariche apicali della Marina Militari i doveri di protezione e di collaborazione finalizzati alla prioritaria attività di valutazione dei rischi per la salute dei dipendenti e al dovere di informazione che ne consegue”, ma, “pur ritenendo configurabile il reato di omicidio colposo, ne ha tuttavia dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione, escludendo le contestate aggravanti, in applicazione dell’art. 20, comma 2, legge n. 183 del 4 novembre 2010, c.d. collegato lavoro, disposizione in forza della quale le norme emanate in attuazione della delega ex art. 2, lettera b), legge n. 51/1955 (‘delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione e igiene del lavoro’) si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato, per cui non potevano ritenersi operative nel caso di specie le disposizioni penali di cui al D.P.R. n. 303/1956, contenente norme generali per l’igiene del lavoro”, sicché “il giudice, qualora ravvisi il nesso causale tra i decessi delle persone offese e profili di colpa generica da parte degli imputati, è tenuto a disapplicare le eventuali norme cautelari codificate che assurgono a circostanze aggravanti, derubricando il reato aggravato nella fattispecie ordinaria”.

• Con la n. 3615 del 5 novembre 2015, depositata il 27 gennaio 2016, la sez. IV annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, osservando che “i giudici di secondo grado non si erano confrontati con la richiesta della Procura generale di prendere in considerazione il complesso dell’attività lavorativa prestata dai militari deceduti, non potendo la clausola di esenzione introdotta dal legislatore del 2010, da interpretare in senso restrittivo, essere riferita anche all’attività prestata a terra (dunque non solo sui navigli) da parte dei lavoratori”. Inoltre, rimprovera alla Corte di Appello di Venezia di aver omesso di “approfondire se l’esposizione dei lavoratori all’amianto avesse potuto incidere anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, trattandosi di esposizione prolungata nel tempo in assenza di strumenti di protezione individuale o di misure di riduzione delle polveri”. Rileva al riguardo che “il mesotelioma insorge dopo una lunga latenza, che si protrae in media per circa 30 anni dalla prima esposizione ma che diminuisce con l’incremento dell’esposizione, non esistendo esposizioni irrilevanti”, e sottolinea “la necessità di analizzare nel caso di specie, anche con l’ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti, se la prosecuzione della esposizione possa aver prodotto un’accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l’esposizione stessa e l’evento morte, occorrendo cioè comprendere se costituisce legge universale o probabilistica quella sul c.d. effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all’affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all’induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza”. Altra critica mossa alla Corte di Appello di Venezia: che, “nel valutare la configurabilità delle circostanze aggravanti, aveva risolto negativamente la questione dell’applicabilità dell’art. 2087 c.c., escludendo in termini apodittici che il datore fosse equiparabile all’imprenditore”.

• Il 16 marzo 2017, in sede di rinvio, la Corte di Appello di Venezia conferma la sentenza del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012, tranne che con riferimento alla posizione di un imputato, nei cui confronti dichiara l’estinzione del reato per morte dell’imputato. Premette che “sui temi oggetto del processo la comunità scientifica internazionale continua a essere divisa, per cui è stata ritenuta superflua un’ennesima indagine peritale al fine di assegnare maggiore credito all’uno o all’altro degli orientamenti antagonisti, non essendo il giudizio penale il luogo dove si forma il sapere scientifico, che deve formarsi sempre all’esterno”. Ritiene corretta “l’impostazione problematica seguita dalla reviviscente sentenza del Tribunale di Padova, che aveva preso atto della significativa incertezza sull’esistenza del c.d. effetto acceleratore delle esposizioni professionali all’agente cancerogeno, pervenendo all’assoluzione degli imputati in base al rilievo secondo cui dall’istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi obiettivi per affermare che la latenza della malattia si fosse accorciata, con anticipazione dell’effetto morte, nonostante il riconoscimento che l’esposizione all’amianto dei due militari deceduti si era protratta significativamente per molti anni senza protezioni”. Aggiunge, quanto a un lavoratore, che “non era provato neanche che lo stesso avesse svolto mansioni che potessero dare luogo significativamente all’esposizione alle polveri di amianto”, e quanto all’altro lavoratore, che “lavorò sia sulle navi che a terra”, e “non era stato adeguatamente dimostrato come, in che entità e durante quali lavorazioni, l’amianto si sarebbe sviluppato”. E ne ricava che, “pur accedendo alla tesi dell’efficacia acceleratoria con valenza probabilistica di tutte le esposizioni dell’amianto successive a quella di innesco sulla durata della malattia, non poteva ritenersi raggiunta la prova, in termini di elevata probabilità logica, che, per effetto delle esposizioni successive, da riferirsi ai singoli periodi in cui gli imputati ricoprirono la posizione di garanzia nei confronti dei due lavoratori si fosse verificata l’abbreviazione della latenza della patologia che portò alla morte dei militari”.

A sua volta, la sez. III annulla la seconda sentenza della Corte di Appello di Venezia senza rinvio nei confronti di un imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell’imputato, e con rinvio nei confronti degli altri imputati. Premette che “l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice”. Rileva che la Corte di Appello di Venezia “ha sostanzialmente eluso le direttive ermeneutiche fissate nel giudizio di legittimità”, in quanto “la questione demandata alla Corte territoriale era quella di approfondire, ‘anche con l’ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti’, la questione se l’esposizione prolungata dei lavoratori, in assenza di strumenti di protezione individuale e senza l’adozione delle misure di riduzione delle polveri, possa aver inciso anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, con particolare riferimento alle lavorazioni a terra, per le quali non operava la clausola di esenzione ex lege n. 183/2010”. Nota che, “in quest’ottica, il tema centrale devoluto al giudice del rinvio non era tanto l’affidamento o meno di un incarico peritale, ma piuttosto l’approfondimento della questione, che certo lo svolgimento della perizia qualificata suggerita dalla Corte di legittimità avrebbe agevolato, relativa all’esistenza o meno di una legge scientifica (precisandone eventualmente la natura universale o probabilistica) a proposito del c.d. effetto acceleratore, in base al quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, ma anche quelle successive che abbreviano la latenza, essendo certo nella comunità scientifica che la latenza diminuisce con l’incremento delle esposizioni, in particolare con quelle lavorative”. Prende atto che “a tale quesito la Corte territoriale ha dato risposta negativa, richiamando in parte la motivazione della sentenza di primo grado, senza tuttavia considerare che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l’esistenza di una legge di copertura, ove non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni antagoniste”. Aggiunge che “l’impostazione dubitativa seguita dal primo giudice era stata già superata dalla prima sentenza della Corte di Appello di Venezia, sul punto non censurata dalla Corte di cassazione, essendo stata cioè affermata non solo la riconducibilità del mesotelioma all’esposizione all’amianto da parte dei due militari durante gli anni di servizio alle dipendenze della Marina militare, ma anche l’esistenza del nesso causale tra l’evento mortale e le condotte omissive colpose attribuibili agli imputati, quali titolari di posizioni di garanzia in virtù delle posizioni apicali rivestite all’interno della Marina militare”, e che “il diverso approdo ricostruttivo dei giudici di secondo grado era scaturito proprio da un’approfondita rivalutazione critica delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei contributi tecnici degli esperti sentiti in dibattimento, essendo risultata carente la disamina della Corte territoriale solo con riferimento alla valutazione dell’impatto delle esposizioni relative alle lavorazioni a terra”. Osserva che, “su quest’aspetto, la sentenza impugnata si sofferma su talune lacune probatorie che tuttavia non sembrano smentire l’assunto, in effetti poi ribadito dalla stessa Corte territoriale, secondo cui doveva ritenersi comunque provato che l’esposizione dei lavoratori deceduti alle fibre di amianto si era prolungata per anni senza protezioni nei lavori sia sulle navi, che a terra, ed era proprio da questo aspetto che doveva partire l’ulteriore analisi sul c.d. effetto acceleratore”. Pone in risalto che “le sentenze di legittimità indicate nella decisione impugnata non smentiscono affatto i principi dettati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ne confermano la validità”. Osserva al riguardo che “la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l’esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell’esposizione all’amianto, rendendo così inutili gli approfondimenti sollecitati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ha rimarcato la necessità che l’eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno sia oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiarisca i caratteri, dovendosi altresì precisare, in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata, tema questo che, a ben vedere, era proprio quello demandato alla Corte territoriale da parte della sentenza di annullamento con riferimento alle lavorazioni a terra”[3].

Rimane un ulteriore interrogativo: se anche nel campo della responsabilità per i tumori asbesto-correlati trovi applicazione il principio di diritto fissato da S.U. 24 settembre 2018, n. 40986, per cui “in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”. Ne è convinto il Tribunale di Torino nella sentenza del 5 novembre 2018 n. 4339, relativa a un caso di omicidio colposo in danno di due lavoratori esposti ad amianto e deceduti per mesotelioma. Ove - previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. prevalente sull’aggravante prevista dall’art. 589, comma 2, c.p. - si perviene al proscioglimento degli imputati per prescrizione, sul dichiarato presupposto che, “ai reati ad evento differito, in caso di sopravvenienza di normativa sfavorevole in tema di prescrizione tra l’esaurimento della condotta ed il verificarsi dell’evento, occorrerà applicare la disciplina vigente al momento della condotta”.

[1] Circa i contrasti giurisprudenziali in tema di nesso causale amianto-tumore Guariniello, Malattie professionali, in Dir. prat. lav., 2018, 7, 418 s., e quanto ai contrasti sul fronte della colpa Guariniello, Contrasti in Cassazione sui tumori da amianto: la colpa, ibid., 2018, 2018, 34-35, inserto.

[2] Per un resoconto della giurisprudenza precedente al 2017 v., dello scrivente, In tema di tumori professionali dopo Cass. 17 settembre 2010, Cozzini, in Foro it., 2012, II, 525; Mesotelioma pleurico da amianto e colpa dei responsabili aziendali, ibid, 2010, II, 437; Tumori professionali da amianto e responsabilità penale, ibid., 2003, II, 324; Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto, ibid., 2001, II, 278; Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi, ibid., 2000, II, 260; I tumori professionali nella giurisprudenza penale, ibid., 1999, II, 237; nonché Il T.U. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, integrato con i commenti al Codice penale (artt. 434, 437, 449, 575, 582, 589, 590), sesta edizione, Wolters Kluwer, 2014, 1228 s.

[3] In altro procedimento relativo a militari deceduti o ammalati per contestata esposizione ad amianto, il 14 gennaio 2019, il Tribunale di Padova ha assolto gli imputati dal reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto.

Scarica il pdf dell'articolo tratto dalla rivista Diritto & Pratica del lavoro n. 12/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2019/04/12/tumori-professionali-amianto-quando-rileva-responsabilita-penale-datore-lavoro

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