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Trasporto a fune: rinnovo del CCNL, ipotesi di accordo

Per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, Anef con Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Savt Trasporti hanno siglato il 15 aprile 2019 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° maggio 2019 e scadrà il 30 aprile 2022. Le Parti scioglieranno la riserva sull'ipotesi di accordo entro il 24 maggio 2019 e, a seguito della sottoscrizione, sarà approvata dagli organi associativi Anef al fine di acquisire efficacia. L’intesa dedica una particolare attenzione alla tutela del lavoratore nei casi di malattia e di infortunio.

In data 15 aprile 2019 Anef con Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Savt Trasporti hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune.

L'accordo decorre dal 1° maggio 2019 e scadrà il 30 aprile 2022.

Le Parti scioglieranno la riserva sull'ipotesi di accordo entro il 24 maggio 2019 e - a seguito della sottoscrizione - sarà approvata dagli organi associativi Anef al fine di acquisire efficacia.###

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo per il 4 livello, da riparametrare (€ 10 da giugno 2019, € 29 da gennaio 2021 ed € 33 da dicembre 2021) sono ricalcolati i nuovi minimi di retribuzione.

L'indennità è elevata ad € 13,00 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.

La riduzione viene usufruita in gruppi di 4 ore di permessi retribuiti.

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Nel caso di più malattie il comporto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei 24 mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Il periodo è elevato di ulteriori 180 giorni nel caso di patologie gravi (patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero degenze ospedaliere determinate da trapianti di organi vitali. I periodi di chemioterapia ed emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del comporto.

I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda.

Nel caso di gravi patologie durante il comporto aggiuntivo l'azienda corrisponderà un'integrazione differenziata.

In caso di perdurare della malattia oltre il comporto, il lavoratore potrà chiedere un periodo di aspettativa non retribuita, dietro presentazione di regolari certificati medici.

I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione ordinaria.

Dal 1° gennaio 2020 le aziende destineranno a misure di welfare contrattuale (le cui prestazioni saranno individuate in azienda) la somma di € 100 all'anno, riproporzionati per i contratti stagionali.

Qualora i lavoratori optino per la destinazione della somma al fondo Priamo, questa sarà incrementata di € 10.

L'accordo individua come usuranti figure ed attività del settore, auspicando specifici provvedimenti normativi di integrazione delle attuali normative in materia.

Le Parti recepiscono i contenuti dell'Accordo interconfederale 12 dicembre 2018 (Patto per la fabbrica) in materia di salute e sicurezza e l'Accordo interconfederale 25 gennaio 2016 sulle molestie nei luoghi di lavoro.

Sintesi dell’accordo

Ipotesi di accordo 15/04/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/04/17/trasporto-fune-rinnovo-ccnl-ipotesi-accordo

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