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Apprendisti: perché conviene stabilizzare il rapporto di lavoro

Le aziende e i professionisti che intendono assumere a tempo indeterminato uno o più apprendisti possono godere di due bonus contributivi. Per il primo anno successivo alla stabilizzazione sono tenuti a versare solo il 10% della contribuzione all’INPS. Dal 13° mese (e per un anno) possono chiedere lo sconto dei contributi pari al 50%, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro. E’ agevolata solo la trasformazione del contratto dell’apprendista under 35 o under 30, se assunto nel 2019. Una interessante opportunità per i datori di lavoro.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto in maniera strutturale un nuovo sgravio di cui possono usufruire i datori di lavoro che assumono giovani o che confermano in forza apprendisti al termine del periodo formativo.

L’incentivo infatti è pienamente cumulabile con il regime contributivo di favore stabilmente in vigore per i contratti di apprendistato professionalizzante. Lo sgravio spetta, in caso di stabilizzazione del lavoratore ormai qualificato, in aggiunta ai 12 mesi di prosecuzione del regime a contribuzione ridotta propria del contratto di apprendistato.

Consulta il Dossier Bonus assunzioni 2019

Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti la contribuzione INPS viene ridotta del 50% per un periodo massimo di 36 mesi.

Se da un lato è indubbia la convenienza, sotto il profilo degli oneri contributivi e dei benefici normativi, del ricorso ad un contratto di apprendistato, questo incentivo costituisce di certo la migliore alternativa cui fare ricorso nel caso in cui il giovane che deve essere assunto sia già in possesso della qualifica richiesta per l’attività da dedurre in contratto.

I due regimi a confronto

 ApprendistatoSgravio 2018
Limite di età3035
Durata3/5 + 1 + 1 anni3 anni
DURCNOSI
Retribuzione ridottaSINO
Contribuzione INAILNOSI
ComputabilitàNOSI
Tetto massimo sgravioNOSI

Ai fini della individuazione dei requisiti in capo al lavoratore da assumere con il bonus giovani, infatti, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I giovani assunti in applicazione del bonus giovani non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con alcun datore di lavoro e devono soddisfare il requisito anagrafico fissato a 35 anni ma che, dal 2019 in poi, viene abbassato a 30 anni, allineandosi di fatto a quello già previsto per l’apprendistato. In materia è intervenuto il decreto Dignità che ha regolamentato, per il 2019 e il 2020, un analogo sgravio per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni.

Il limite massimo annuo di fruizione dello sgravio, che si attesta a 3000 euro su base annua, tuttavia penalizza le assunzioni di lavoratori specializzati effettuate con livelli retributivi elevati o le eventuali prestazioni retribuite con le dovute maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno.

La legge prevede poi una esplicita previsione di decadenza: al datore di lavoro che, nei sei mesi successivi all’ assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, viene revocato l’esonero e recuperato il beneficio già fruito.

La disciplina vigente in materia di contratto di apprendistato prevede, per l’intera durata del contratto pari a 3 o 5 anni, una aliquota contributiva in capo al datore di lavoro pari al 10%, cui si aggiungono l’1,61% a finanziamento della Naspi e l’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%.

I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell’aliquota che scende all’1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno.

La retribuzione corrisposta all’apprendista può essere determinata abbassando l’inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dai CCNL. Inoltre, la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare.

Gli apprendisti, inoltre, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Le aziende che convertono un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, possono applicare, per un anno, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali INPS, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro.

L’unico requisito richiesto è che l’apprendista non abbia compiuto 35 anni, se la fruizione prende il via nel corso dell’anno 2018, o 30 anni se l’applicazione comincia dal 2019. L’arco temporale di fruizione decorre di fatto dal tredicesimo mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro, in quanto i primi 12 mesi sono contribuiti al 10% già in base all’apparato normativo previgente in materia di apprendistato.

E’ dunque possibile affermare che, in caso di conferma in forza del giovane apprendista qualificato, il datore di lavoro ha diritto a ulteriori 24 mesi di agevolazioni contributive INPS.

Per fruire dello sgravio, i datori di lavoro non devono presentare alcuna istanza preventiva: è sufficiente procedere direttamente all’esposizione del beneficio nella denuncia contributiva UniEmens, indicando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo”:

- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “GECO”;

- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato) ;

- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Settore di attivitàDurata apprendistatoDurata appr+bonus giovani
Artigianato5 anni + 15 + 2 anni
Altri settori3 anni + 13 + 2 anni

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/04/23/apprendisti-conviene-stabilizzare-rapporto-lavoro

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