Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Certificazione degli appalti: quali limiti all’attività ispettiva

La certificazione dei contratti di appalto non ha effetto retroattivo e non tutela da eventuali sanzioni di ordine penale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro mette in evidenza, al riguardo, che la sede INL competente deve essere individuata in relazione alla effettiva sede di svolgimento delle attività. Il documento di prassi fornisce inoltre apposite indicazioni in merito agli elementi utili alla valutazione che deve essere effettuata dalle Commissioni di certificazione.

Con una nota del 19 aprile 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, interviene a specificare le corrette modalità operative in caso di accertamento dell’illegittimità di un appalto, qualora il relativo contratto sia stato certificato da una delle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.

E’ necessario che il personale ispettivo verifichi la sussistenza di eventuali vizi dell’istanza di certificazione che possano riverberarsi sul successivo provvedimento emanato dalla Commissione. In particolare appare necessario anzitutto accertare se l’istanza:

- sia stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto;

- contenga tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di

certificazione.

Le Commissioni di certificazione sono tenute a comunicare l'inizio del procedimento alla Direzione provinciale del lavoro, che provvede a inoltrare la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro competente in base alla sede di svolgimento dell’attività, affinché possa presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.

L’Ispettorato sottolinea che per il periodo “non coperto” dalla certificazione della Commissione è sempre possibile procedere con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo.

La certificazione non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale.

INL, nota 19/04/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/04/24/certificazione-appalti-limiti-attivita-ispettiva

altre news

News area Impresa

Come valutare le aziende: le 7 domande che devono porsi le PMI

Leggi di più
News area Lavoro

Contratti di prossimità: obbligatorio il deposito telematico. Con quali vantaggi?

Leggi di più
News area Lavoro

Proroga Bonus donna, giovani e ZES al 2026: le novità del decreto Milleproroghe

Leggi di più
News area Lavoro

Equo compenso: approvazione Ddl non più procrastinabile

Leggi di più
News area Lavoro

Riduzione contributi edili: domande entro il 15 febbraio 2023

Leggi di più
News area Impresa

Concordato in continuità: la facoltà di modifica della proposta non sopravvive all’omologazione

Leggi di più
News area Lavoro

Smart working: il lavoratore in quarantena ha diritto alla malattia?

Leggi di più
News area Impresa

In settimana il vertice del petrolio e i dati sul lavoro

Leggi di più
News area Lavoro

Riscatto laurea agevolato: come compilare la dichiarazione per chi opta per il contributivo

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble