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Autoliquidazione INAIL: dai Consulenti del Lavoro chiarimenti sulle novità

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.7 del 2019, illustra le nuove modalità di applicazione e posto a raffronto le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 con quelle nuove in vigore dall’1 gennaio 2019. L’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Nel caso in cui tali operazioni dovessero completarsi dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Nella circolare n. 7 del 24 aprile 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le novità in materia di assicurazione INAIL entrate in vigore quest’anno ad opera della Legge di bilancio 2019.

Resta confermata la suddivisione delle tariffe dei premi nelle quattro grandi gestioni: “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e, per quelle non rientranti in nessuna delle precedenti, “altre Attività”. Nell’ambito di ciascuna gestione vi è poi una suddivisione in dieci grandi gruppi articolati, a loro volta, in gruppi, sottogruppi e voci.

Viene altresì confermato che l’inquadramento nella gestione tariffaria è effettuato sulla base dell’inquadramento disposto dall’INPS.

L’INAIL determina la tariffa da attribuire a ciascun datore di lavoro con le seguenti modalità:

- in sede di primo inquadramento, la voce di tariffa è calcolata sulla base del rapporto fra la somma delle spese sostenute per tutti gli infortuni e malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni e le retribuzioni del periodo 2013-2015;

- decorsi i primi due anni, si deve tener presente l’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR), dato dall’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato, pari al rapporto fra le conseguenze degli eventi lesivi e i lavoratori-anno del triennio della PAT.

Una particolare e ulteriore riduzione è attribuita al datore di lavoro che implementi, oltre i livelli minimi, la sicurezza. Infatti, è previsto che, qualora il datore di lavoro ponga in essere interventi migliorativi della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, possa beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa, sempre che sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

La riduzione deve essere richiesta dal datore di lavoro con modalità esclusivamente telematiche entro il 28 di febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. L’esito è comunicato nei successivi 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è applicata in misura fissa dell’8%, dopo di che la riduzione sarà determinata secondo il numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT.

Qualora siano riscontrate incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente che verificherà tali incongruenze, apportando le eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio.

Nella ipotesi in cui le sedi INAIL competenti non riuscissero a sistemare le incongruenze, segnalate via PEC, entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, il premio sarà rideterminato attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

In questo caso, i Consulenti consigliano di optare per un pagamento in quattro rate del premio, al fine di dare alle sedi medesime il tempo necessario per le sistemazioni richieste.

Il modello 20SM l’INAIL notifica ai datori di lavoro che abbiano un biennio completo di attività, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i tassi da utilizzare per il calcolo della rata di premio in occasione delle procedure di autoliquidazione. Il periodo di osservazione è il primo triennio del quadriennio precedente a quello di elaborazione del tasso. L'aggiornamento del nomenclatore delle lavorazioni, il ricalcolo dei tassi medi nazionali e la contestuale riforma del meccanismo di oscillazione del tasso in funzione dell'andamento infortunistico hanno ovviamente inciso sul contenuto del modello 20SM che quest'anno si presenta con una forma corposa e più dettagliata rispetto al passato.

Tra le principali novità, il quadro E del modello in esame riporta gli elementi di sintesi per la determinazione dell'aliquota di oscillazione. È ora previsto un sistema di comparazione tra l'indice di sinistrosità aziendale delle lavorazioni assicurate nella PAT (ISA) e l'indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp) al fine di ottenere l'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR). Gli infortuni in itinere non vengono considerati nel calcolo basato sugli andamenti infortunistici ai fini dell'oscillazione del tasso mentre si considerano gli eventi lesivi per i quali sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dagli oneri recuperati dall'INAIL con azione di rivalsa.

E’ stato inoltre definitivamente dismesso il sistema delle PAT ponderate, che sono state cessate d'ufficio e sostituite da PAT multirischio con decorrenza 01.01.2019. L'INAIL comunica, con apposito provvedimento indirizzato alle aziende interessate, il numero delle nuove PAT.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/26/autoliquidazione-inail-consulenti-lavoro-chiarimenti-novita

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