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DMAG aziende agricole: nuovi dati retributivi obbligatori dal secondo trimestre 2019

L’INPS, nel messaggio n. 1653 del 2019, illustra alcune novità apportate alla denuncia trimestrale DMAG. Le nuove modalità di compilazione si renderanno obbligatorie a partire dal secondo trimestre del 2019. Le novità riguardano i dati retributivi obbligatori da denunciare sia per gli operai a tempo indeterminato che per quelli a termine.

Con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, l’INPS rende noto che sono state apportate alcune modifiche alcuni campi della dichiarazione trimestrale DMAG/Unico, a decorrere dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019.

Non sono più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del DMAG, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovrà più essere utilizzato.

Relativamente ai DMAG degli operai a tempo indeterminato (OTI), dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM),in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). Si sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione “O” (ordinaria).

In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo “NMC”, numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.

La retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.

In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario mensile verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.

La RTG, dal secondo trimestre 2019, è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione “O” (ordinaria) relativamente ai DMAG degli operai a tempo determinato (OTD) e non può essere inferiore al minimale di legge. In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.

Per quanto riguarda la retribuzione persa, dal secondo trimestre 2019 deve essere quindi denunciato l’importo della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenuta per gli eventi tutelati. Nel DMAG viene modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG (retribuzione persa giornaliera).

Rimane confermato che la retribuzione persa è richiesta esclusivamente in presenza di tipi di retribuzione S, T, N, C, R, D e B.

La retribuzione persa deve essere minore o uguale alla retribuzione teorica mensile (RTM).

Per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo “GG” del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate.

Il tipo retribuzione “W”, che potrà essere utilizzato anche per indicare la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso ad un lavoratore licenziato, rendendo possibile indicare, in alternativa alla retribuzione di tipo “O” (ordinaria), una retribuzione per la quale non è obbligatoriamente richiesto il numero di giornate lavorate.

INPS, messaggio 29/04/2019, n. 1653

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/30/dmag-aziende-agricole-dati-retributivi-obbligatori-secondo-trimestre-2019

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