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Sisma Centro Italia: versamenti e adempimenti da recuperare entro giugno 2019

L’INPS, con il messaggio n. 1654 del 2019, specifica quali sono le modalità con cui i datori di lavoro che svolgono attività nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, devono provvedere al recupero della contribuzione sospesa e provvedere ad effettuare gli adempimenti non svolti nel medesimo periodo. Le istruzioni fornite dall’Istituto riguardano sia i lavoratori autonomi che le aziende con dipendenti.

L’INPS, nel messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, fornisce le istruzioni per i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che riprenderanno a decorrere dal mese di giugno 2019, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017.

La ripresa dei versamenti può anche avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 1° giugno 2019.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964). Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 1° giugno 2019, indicando nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il valore “N964” e le relative “SommeACredito”.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel Cassetto aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”.

Si rammenta che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 1° giugno 2019.

Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 luglio 2019.

Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2019. Pertanto la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 dicembre 2019.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.

I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 1° giugno 2019.

INPS, messaggio 29/04/2019, n. 1654

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/30/sisma-centro-italia-versamenti-adempimenti-recuperare-entro-giugno-2019

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