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Decreto Crescita: guida alle novità

Il decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019, contiene una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese. Dalla riproposizione del super ammortamento alla riduzione fino al 20,5% dell’IRES per le imprese che non distribuiscono gli utili, fino allo snellimento significativo della procedura per accedere alla detassazione dei redditi rinvenienti dagli intangibles - patent box. Senza dimenticare il rifinanziamento della nuova Sabatini, le misure volte alla capitalizzazione delle imprese e quelle destinate alla tutela del made in Italy.

Il decreto crescita reca una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese. Di seguito una prima sintesi.

Viene reintrodotto il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa, effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.

Viene confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 30% valevole solo ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, per investimenti di ammontare superiore non spetta il super ammortamento.

La disciplina relativa alla mini IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita da nuova misura finalizzata a tassare con l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta gli utili d’impresa non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 3,5% (passa dal 24% al 20,5%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.

Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo. L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Viene aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2019. Tale misura viene incrementata al:

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;

- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

La disciplina relativa al patent box ha richiesto un consistente impiego di risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria, dati i profili altamente tecnici collegati alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito agevolabile sia ai fini IRES che IRAP. Pertanto, si sono venuti a creare lunghi tempi di attesa non certamente compatibili con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Da qui l’esigenza di emendare la norma, consentendo così ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione in commento mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una fase successiva.

Il decreto Crescita prevede che - in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l’Amministrazione finanziaria - è ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due successivi.

In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro della correttezza dell’operato del contribuente.

L’opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l’Agenzia delle a condizione però che detto accordo non sia stato ancora concluso, previa apposita comunicazione all’Agenzia dell’espressa volontà di rinunciare all’accordo.

Resta infine ferma la facoltà per tutti i contribuenti di accedere alla procedura.

Il decreto Crescita apporta significative modifiche alla disciplina degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015). Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d’impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.

Viene incrementata da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono semplificate le condizioni per l’accesso. Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno).

Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’art. 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’art. 16, comma 1, lettera a). È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Con una modifica all’art. 44, D.L. n. 78/2010 viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Tale previsione che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 viene incontro alla possibilità concessa dalla medesima di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori.

Data la decorrenza retroattiva della previsione, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, viene disposto che:

- fino al 31 dicembre 2021

- si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna

ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente periodo.

Viene estesa anche alle zone sismiche 2 e 3 la spettanza della detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare venduta da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito e ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

Viene introdotto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta, dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, il decreto Crescita, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per tali interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Viene riproposto il bonus per le aggregazioni tra imprese che fu introdotto per la prima volta dalla legge Finanziaria 2007.

Il beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente € 5 milioni.

L’obbligo della fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore:

- la denominazione,

- la residenza o il domicilio,

- l’indirizzo di posta elettronica,

- il numero totale delle unità venute in Italia

- il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.

L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all’interno dell’Unione europea.

Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Modificando l’art. 148 TUIR, viene esteso il regime di decommercializzazione previsto per gli enti di tipo associativo anche alle associazioni con finalità assistenziali.

Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione (rottamazione ter). La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.

Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate.

Gli enti stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti.

A fronte del prevedibile aumento delle operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, è stato introdotto a favore dell’esercente dell’impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Il decreto Crescita, con una norma di natura interpretativa, chiarisce che il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla legge di Bilancio 2018.

Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Viene introdotta una forma di garanzia pubblica, concessa da una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, la quale opera esclusivamente su portafogli di finanziamenti, destinata agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, credito alle opere pubbliche, credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e small mid cap, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni.

La garanzia del FCG potrebbe assicurare l’accesso al credito delle medie imprese e delle Small Mid Cup anche per finanziare investimenti di più lungo periodo.

Per ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, viene previsto:

- l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di Bilancio 2019;

- l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall’accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessità di anticipazioni di cassa.

Il decreto Crescita prevede finanziamenti agevolati dallo Stato con il meccanismo della “Nuova Sabatini”, ma solo se finalizzati ad aumenti di capitale e quindi alla crescita dimensionale delle imprese.

Il contributo statale è pari all’ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale nel 5% per le micro e piccole imprese e nel 3,575% per le medie imprese. Un contributo più favorevole rispetto a quello riconosciuto con la Nuova Sabatini nel caso di acquisto di macchinari.

Per accedere al beneficio le micro e PMI, costituite in forma societaria, devono impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Perché l’intervento diventi operativo occorre comunque un decreto attuativo MiSE-MEF. L’aiuto alla capitalizzazione è comunque subordinato alla concessione di un finanziamento bancario.

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento UE n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

Nell’ambito del D.Lgs. n. 58/1998 viene inserita la nuova figura della società di investimento semplice (SIS): si tratta di un nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il vantaggio fiscale dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice.

La SIS si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite business angels, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel TUF. La SIS ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

Le SIS non potranno emettere obbligazioni. I soci che hanno costituito una o più SIS, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento UE n. 1407/2013.

Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

- essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);

- presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

Viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale. Secondo il nuovo art. 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del marchio come marchio storico nell’apposito registro.

Inoltre, al fine di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, viene stabilito che l’impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda chiudere un il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;

- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

- le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

A seguito di questa informativa, l’impresa procede a individuare i potenziali acquirenti informando ogni tre mesi il Ministero dello Sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto sia stata presentata o accolta, l’impresa comunica al MiSE una relazione a consuntivo della procedura, evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte.

Per salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di acquisto, il MiSE e l’impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per l’individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio storico stesso. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma entro 60 giorni dall’entra in vigore della presente disposizione.

Viene previsto il finanziamento, con 1,5 milioni annui, dei consorzi nazionali che operano all’estero, con un credito d’imposta del 50%, fino a 30.000 euro, per le spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian sounding.

Inoltre, viene istituito il registro dei marchi storici in chiave “anti delocalizzazione” ma l’iscrizione potrà essere solo volontaria e non d’ufficio da parte del ministero. Se il titolare del marchio vuole chiudere o delocalizzare, deve impegnarsi a cercare un acquirente.

Nasce un fondo da 30 milioni per interventi nel capitale di rischio delle imprese iscritte, che potranno anche accedere al Fondo di garanzia. La norma, ribattezzata “Pernigotti”, in realtà non si applicherà al caso dell’azienda ligure in quanto non retroattiva.

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES).

Allo scopo, facendo seguito alle misure di enforcement delle ZES contenute nel decreto Semplificazioni 2019, si propone l’attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.

Viene modificata in maniera significativa la disciplina contenuta nell’art. 34, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicate nella nota integrativa del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (i.e. enti pubblici).

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicitario in commento mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi informativi in commento devono essere adempiuti anche dalle associazioni, dalle fondazioni e della ONLUS che ricevono erogazioni pubbliche, le quali devono pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Quanto al regime sanzionatorio, viene individuato nel 2019 un periodo di moratoria, il che in termini operativi si traduce nel fatto che il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000.

Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione viene inoltre stabilito il termine entro il quale dover ottemperare agli obblighi di pubblicazione.

Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi in questione così come il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato nel provvedimento comportato l’integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.

Sono esplicitate le modalità di erogazione dell’indennizzo forfettario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto di determinate soglie reddituali o del patrimonio mobiliare. La disciplina si applica tanto ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate quanto a quelli in possesso di azioni; per i primi è previsto un indennizzo del 95% del costo di acquisto e per i secondi del 30% del medesimo valore.

Le due soglie alternative per l’accesso all’indennizzo forfettario sono:

- la situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro ovvero

- il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro.

Sono introdotte alcune semplificazioni per gli enti del Terzo settore. In primis l’equiparazione ai partiti non trova applicazione a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale e, nelle more dell’istituzione di quest’ultimo, ai soggetti iscritti negli attuali registri di settore. In ogni caso, per associazioni, fondazioni e comitati che rimangono fuori dal Terzo settore, il periodo di tempo da considerare per verificare se scatta l’equiparazione si riduce da 10 a 6 anni precedenti l’assunzione della carica, e viene individuato un numero preciso di componenti politici (almeno un terzo) oltre il quale l’ente deve sottostare agli adempimenti dei partiti.

Sul fronte della trasparenza (legge n. 124/2017), arriva la proroga del termine per gli adempimenti pubblicitari di enti non profit (associazioni, fondazioni e ONLUS) e imprese che hanno rapporti con la PA e vengono ridefinite le tipologie di entrate per le quali scatta detto obbligo.

I soggetti in questione dovranno pubblicare sul proprio sito internet (o, per le imprese, nella nota integrativa al bilancio), entro il 30 giugno di ogni anno, l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti percepiti da parte di enti pubblici.

Cambia anche il trattamento sanzionatorio per le violazioni. Rispetto alla versione precedente, la sanzione si applica a tutti gli enti ed è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Solo in caso di mancato pagamento di quest’ultima, si dovrà procedere con la restituzione delle somme.

Infine, si assiste al ripristino della decommercializzazione dell’art. 148, comma 3, TUIR per le associazioni assistenziali.

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all’estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito d’imposta viene riconosciuto fino ad un importo massimo di € 5 milioni per il 2020.

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l’affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.

Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, l’elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo.

D.L. 30/04/2019, n. 34 (G.U. 30/04/2019, n. 100)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/05/01/decreto-crescita-guida-novita

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