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Reddito di cittadinanza: dai consulenti del lavoro le risposte ai dubbi interpretativi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2019, propone alcune Faq riguardanti il Reddito di cittadinanza, la nuova misura di politica attiva del lavoro. Nel contempo, i Presidenti delle Fondazioni sollevano alcune perplessità sull’efficacia con cui il Ministero del Lavoro e l’ANPAL possano gestire i processi operativi del reddito di cittadinanza in assenza di un protocollo di collaborazione con tutti i principali attori che operano sul territorio nazionale nell’ambito del reclutamento e della valutazione e selezione del personale. In merito agli sgravi contributivi previsti per le imprese, sono stati inoltre sollevati alcuni dubbi interpretativi riguardanti, in particolare, l’applicabilità del regime de minimis contestualmente all’obbligo che l’assunzione soddisfi il requisito dell’incremento occupazionale.

Nella circolare n. 8 del 2 maggio 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, unitamente al Consiglio Nazionale, rende disponibili le risposte a numerose Faq pervenute in materia di Reddito di cittadinanza. Il documento di prassi inoltre contiene alcune segnalazioni volte a mettere in luce dubbi e perplessità riguardanti l’operatività della misura.

Innanzitutto, i Consulenti del Lavoro sottolineano come, al fine di pervenire al pieno e corretto funzionamento del Reddito di cittadinanza, è necessario completare la piattaforma digitale che permetterà ai Centri per l’Impiego di sapere chi sono i percettori che dovranno essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del sussidio, in caso contrario risulterebbe gravemente compromessa la funzione stessa di strumento di politica attiva a livello nazionale, che il legislatore ha voluto assegnare alla misura.

Obblighi dei percettori

Obbligati a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e stipulare il “Patto per il lavoro” o il “Patto per l’inclusione sociale” sono tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare con la sola esclusione di:

- beneficiari di pensione di cittadinanza;

- beneficiari di RdC titolari di pensione diretta;

- ultra 65enni;

- disabili di cui alla L. n. 68/99, fermi gli obblighi derivanti dalla disciplina materia di collocamento mirato e gli impegni relativi;

- componenti del nucleo gravati da compiti di cura nei confronti di altri componenti minorenni o disabili gravi o non autosufficienti;

- lavoratori il cui reddito da lavoro, dipendente o autonomo, corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 TUIR (cd. “no tax area”);

- coloro che frequentano corsi di formazione;

- ulteriori fattispecie che potranno essere individuate in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-città ed autonomie locali).

Svolgimento attività di lavoro

In caso di avvio di una nuova attività di lavoro dipendente, il Reddito di Cittadinanza viene rideterminato, concorrendo per l’80% del suo ammontare nella determinazione del beneficio, a partire dal mese successivo alla variazione. Il testo di legge prevede che, fermo comunque l’obbligo di comunicazione in capo al lavoratore, il reddito sia desunto dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Queste ultime che devono dunque contenere l’informazione relativa al reddito o al compenso.

I Consulenti del Lavoro al riguardo osservano che potrebbe essere più opportuno collegare i valori minimi salariali del CCNL selezionato per il lavoratore beneficiario dell'incentivo e compilare anche eventuali ulteriori elementi retributivi assegnati: soltanto in questo modo i dati proposti potrebbero realisticamente rappresentare la situazione lavorativa del percettore di Rdc. Successivamente, il reddito dovrà essere comunicato con cadenza trimestrale (entro 15 giorni dal termine del trimestre). A seguito di tali comunicazioni dunque, con cadenza appunto trimestrale, si provvederà a rideterminare il valore del RdC eventualmente ancora spettante, fatta eccezione per il primo periodo (ovvero due mesi) durante i quali, a titolo di incentivo, il reddito di cittadinanza non subirà alcuna decurtazione.

Il datore di lavoro interessato ad assumere percettori del Reddito di cittadinanza, accedendo alla piattaforma digitale dedicata, deve dichiarare le posizioni vacanti all’interno della propria organizzazione. Le assunzioni dovranno avvenire, su tali posizioni, a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato e determinare un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato: tale calcolo deve essere effettuato mensilmente, tramite confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento e quello medio degli occupati dei 12 mesi precedenti. Dalla base di computo della media si escludono le cessazioni motivate da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Gli incentivi sono poi riconosciuti nei limiti della normativa europea relativa ai cd. aiuti “de minimis” e nel rispetto degli ulteriori seguenti requisiti:

- il possesso del DURC (DM 30 gennaio 2015);

- il rispetto della contrattazione collettiva;

- l’assenza, in capo al datore di lavoro, delle condizioni ostative al rilascio del DURC di cui all’allegato A del DM 23 gennaio 2015, che deve essere autocertificata mediante comunicazione da inviare all’ITL competente via PEC.

I Consulenti del Lavoro sollevano forti dubbi sulla effettiva natura di “aiuto di stato” attribuita dal legislatore al RdC poiché, a norma di legge, il rispetto dei limiti “de miminis” risulta essere alternativo alla necessità di realizzare un incremento occupazionale.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/03/reddito-cittadinanza-consulenti-lavoro-risposte-dubbi-interpretativi

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