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Antiriciclaggio: da Bankitalia le indicazioni per gli operatori non finanziari

Pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia che attua la direttiva europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il provvedimento stabilisce i requisiti che gli operatori non finanziari, che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, devono possedere per l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2019 il provvedimento 23 aprile 2019 della Banca d’Italia recante: “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”.

Il provvedimento in ottemperanza alla direttiva Europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vista la normativa italiana che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, stabilisce i requisiti che tali operatori devono possedere per l’iscrizione nell’elenco che li identifica e disciplina l’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori iscritti nell'elenco.

Il provvedimento stabilisce che l'iscrizione nell'elenco è subordinata alle seguenti condizioni:

- possesso della licenza (prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S.);

- possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità;

- insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche;

- possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilità;

- assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V dello stesso provvedimento nonché nel provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attività di gestione del contante».

L'operatore che intende chiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare alla Banca d'Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 6 al provvedimento e sottoscritta dal legale rappresentante, domanda che deve essere corredata dalla documentazione richiesta e specificata nell’allegato 7 al provvedimento.

La Banca d'Italia, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione all'operatore ovvero nega la stessa con provvedimento motivato.

Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Gli operatori sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia:

- l’avvio dell'attività di trattamento delle banconote (entro 90 giorni);

- la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC;

- ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di controllo, nonché la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;

- l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale.

Il Capo V del provvedimento disciplina l’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori iscritti nell'elenco disponendo che ciascun operatore è chiamato a effettuare una «autovalutazione» della propria esposizione al rischio e devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilità per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività e poter interloquire direttamente con gli organi aziendali e le altre funzioni.

Il provvedimento è entrato in vigore il 5 maggio 2019 mentre per gli operatori accreditati al «Portale del contante» alla data del 31 dicembre 2018, le disposizioni entreranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento e dopo due anni con riferimento al soggetto che presiede l'organo di gestione, all'amministratore unico o al titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante.

Banca d’Italia, provvedimento 23/04/2019 (G.U. 04/05/2019, n. 103)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2019/05/06/antiriciclaggio-bankitalia-indicazioni-operatori-non-finanziari

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