• Home
  • News
  • Premi INAIL: come chiedere la variazione o la rettifica della classificazione aziendale

Premi INAIL: come chiedere la variazione o la rettifica della classificazione aziendale

Nella gestione del rapporto assicurativo si può verificare che la lavorazione attribuita al datore di lavoro per la determinazione del premio dovuto possa subire una modifica in itinere o che sia frutto di un errore. In queste ipotesi si deve chiedere la “variazione” o la “rettifica” della classificazione della lavorazione. In caso di variazione, il ritardo nella comunicazione della modifica ha sempre conseguenze negative per l’impresa mentre per la rettifica gli effetti sono direttamente collegati al soggetto (INAIL o datore di lavoro) che ha commesso l’errore.

Rivestono particolare importanza, nella gestione del rapporto con l’INAIL, le situazioni che possono incidere sulla classificazione delle lavorazioni. Una classificazione difforme dalla realtà produttiva, infatti, comporta delle conseguenze patrimoniali a carico del datore di lavoro o dell’INAIL

Le situazioni che si possono verificare sono relative alla:

- Variazione della lavorazione ovvero della classificazione

- Rettifica della classificazione nel caso in cui questa sia errata.

Le situazioni sopra descritte sono regolate dal Capo III - artt. 10, 11 e 12, del Decreto Intermininisteriale 27 febbraio 2019 con il quale sono state emanate le tariffe dei premi INAIL 2019.

Prima di esaminare i casi che si possono verificare (e le conseguenze connesse) si deve rammentare che per “classificazione” si intende quella operazione che consente di individuare, all’interno della tariffa applicata, una lavorazione alla quale corrisponde un codice di quattro cifre chiamato “voce di tariffa”.

La tariffa da applicare è quella che scaturisce dall’inquadramento del datore di lavoro in uno dei 4 settori economici indicati nell’art. 49 della legge n. 88/1989.

Per “variazione delle lavorazioni” si intende un evento che va a modificare un ciclo produttivo classificato in modo autonomo. Presupposto primario della variazione è che non ci siano errori nell’individuazione iniziale della lavorazione identificata dalla voce di tariffa. Considerando il nomenclatore delle Tariffe 2019, la variazione si può verificare quando:

- Una lavorazione subisca una modifica che la trasformi in un’altra alla quale corrisponda una nuova voce di tariffa.

Un esempio può essere quello del commercio senza attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci, classificato alla V.T. 0111della Tariffa Terziario, che si trasforma nella V.T. 0116 quando viene immesso in produzione un montacarichi o un carrello motorizzati

- Ad una lavorazione esistente se ne aggiunga una nuova. Uno dei casi più frequenti che si riscontrano nella realtà di tutti i giorni è rappresentato dalle attività amministrative che si affiancano a quelle di produzione

- Nel caso di una attività articolata in più lavorazioni/voci di tariffa, la variazione può essere rappresentata dalla cessazione di una delle lavorazioni.

Termine di presentazione della variazione

La denuncia di variazione della lavorazione deve essere presentata entro 30 gg da quello in cui si è verificata, come indicato nell’art. 12 del Testo Unico al comma 3, come richiamato dall’art. 14, Capo IV del Decreto 27 febbraio 2019.

Tardata/omessa presentazione della denuncia di variazione

Il ritardo nella comunicazione della variazione ha sempre conseguenze sfavorevoli per il datore di lavoro perché si può verificare che si abbia:

- Un maggior premio dovuto all’INAIL. In tal caso la decorrenza della variazione è la data effettiva, nel limite della prescrizione quinquennale, con l’applicazione della sanzione civile e degli eventuali interessi di mora a seconda del regime sanzionatorio applicabile

- Un maggior premio versato dal datore di lavoro. In tal caso la decorrenza della variazione è il 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione (in sostanza, l’INAIL non rimborsa quanto versato in eccesso).

Si è nell’ambito della rettifica quando ad una lavorazione viene applicata una voce di tariffa diversa a quella da applicare effettivamente. In sostanza con la rettifica della classificazione si ripara ad un errore. Le disposizioni degli artt. 11 e 12, ricalcano quelle contenute negli artt. 16 e 17 delle Tariffe 2000 e mantengono il principio, non esplicito ma deducibile, del “chi sbaglia paga”. Gli articoli in esame dispongono:

Rettifica di ufficio

Rientrano in questa ipotesi, le rettifiche di errore che abbiano una iniziativa diversa dalla comunicazione del datore di lavoro. La rettifica può essere operata da un funzionario amministrativo o dal servizio ispettivo. La decorrenza della rettifica è, in via generale, quella del 1° giorno successivo alla data di emissione del provvedimento (certificato) di variazione con due eccezioni:

- Se l’errore è addebitabile al datore di lavoro ed ha causato un minore versamento di premio, l’INAIL, oltre a questo, calcola le sanzioni civili e gli eventuali interessi di mora secondo il regime sanzionatorio applicabile. L’errore è addebitabile al datore di lavoro quando effettua la descrizione delle Lavorazioni incompleta o non corrispondente al vero a seguito della quali viene individuata una Lavorazione/Voce di Tariffa diversa da quella effettivamente esercitata

- Se l’errore è addebitabile all’INAIL ed il datore di lavoro ha effettuato un maggiore versamento del premio, l’INAIL deve provvedere al rimborso di quanto versato in eccesso nel limite della prescrizione di 5 anni. In questa ipotesi, qualora chiesto e dimostrato l’indebito oggettivo, il datore di lavoro può chiedere l’estensione del rimborso al decennio.

Rettifica su domanda del datore di lavoro

In questa ipotesi l’iniziativa della rettifica è del datore di lavoro che deve obbligatoriamente effettuare l’istanza tramite l’apposito servizio online. In questo caso, in via generale, la decorrenza è quella del 1° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica salvi casi di errore per i quali le situazioni sono analoghe alla rettifica di ufficio ovvero decorrenza effettiva nel limite della prescrizioni di 5 anni nel caso di premio a favore INAIL per causa del datore di lavoro; premio a rimborso per 5 o 10 anni nel caso di errore INAIL che abbia provocato per il datore di lavoro il pagamento di premio in eccesso.

Applicando le disposizioni per negazione, o contenuto implicito, possiamo rilevare che se l’errore:

- È del datore di lavoro e per causa di questo egli abbia pagato un premio maggiore, non ha diritto ad alcun rimborso

- È dell’INAIL ed a causa di questo il datore di lavoro abbia pagato un premio inferiore, l’INAIL non può chiederne il versamento.

In ambedue le precedenti ipotesi, si applicherebbe la regola generale dove la decorrenza sarebbe il 1° giorno del mese successivo al provvedimento od alla istanza di rettifica. In questo si concretizza il principio implicito del “chi sbaglia paga” ovvero nella impossibilità dell’INAIL di chiedere i premi arretrati non versati a causa di un proprio errore; l’impossibilità del datore di lavoro di chiedere il rimborso di premi versati in eccesso a causa di un suo errore od omissione.

Le conseguenze della variazione e della rettifica sul tasso cambiano radicalmente a seconda che si sia in regime di applicabilità delle tariffe 2000 o di quelle del 2019 poiché in quelle del 2000 l’oscillazione viene calcolata a livello di voce di tariffa mentre in quelle del 2019 l’oscillazione è applicata a livello di PAT.

Dalla formulazione degli articoli di riferimento delle tariffe 2019, rimane invariato il principio della salvaguardia, dove esistono le condizioni, della storia infortunistica/statistica precedente.

In concreto si può verificare che:

- La variazione della lavorazione sia stata comunicata tempestivamente. In questa ipotesi, in vigenza delle tariffe 2019, per l’oscillazione si deve fare riferimento alla situazione della P.A.T.

- La variazione sia stata comunicata in ritardo o nel caso di rettifica. In queste ipotesi per l’oscillazione si potrebbero verificare le condizioni di applicabilità sia delle tariffe del 2000 sia di quelle del 2019 poiché deve essere sempre fatto salvo il principio di continuità con la storia infortunistica.

Esempio

Per chiarire il punto immediatamente precedente, possiamo prendere ad esempio una denuncia di Variazione effettuata in ritardo che abbia causato un maggiore pagamento di premio in conseguenza del quale il provvedimento decorra dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione. In questo esempio sull’oscillazione del tasso non deve incidere la decorrenza della variazione perché esiste una storia, precedente ovvero, la Lavorazione, ancorché non denunciata, veniva svolta prima della sua decorrenza, motivo per il quale, se esistono le condizioni, deve essere calcolata l’oscillazione del tasso.

L’articolazione delle tariffe INAIL, suddivise per categorie produttive di manufatti e di servizi, non consente una immediata percezione della corretta voce di tariffa da applicare o degli eventi che potrebbero dare origine ad un errore da rettificare o di una variazione da comunicare. Questa difficoltà di percezione, con diverse sfumature, è comune ai funzionari INAIL come ai datori di lavoro e loro intermediari e le non conformità incidono sulla determinazione del premio assicurativo indipendentemente dal soggetto che ne tragga vantaggio.

Per semplificare e favorire la corretta applicazione di tutto il sistema assicurativo, si dovrebbe abbandonare la logica della presunzione di colpevolezza generalizzata e passare ad un approccio ausiliario di consulenza restando ferma restando la necessità di reprimere, magari inasprendo le sanzioni, quelli che sono i comportamenti volontariamente omissivi od evasivi.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/06/premi-inail-chiedere-variazione-rettifica-classificazione-aziendale

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble