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Lavoratori a tempo determinato: limitazioni dell’effetto retroattivo della trasformazione a tempo indeterminato

Una normativa nazionale può escludere, per i docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato, qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso. E’ quanto ha deciso la Corte di Giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 nella causa n. C-494/17.

La Corte di Giustizia Ue è intervenuta nella causa n. C-494/17 in merito ad una controversia tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (Italia), un professore e il Conservatorio di Musica sito in Italia, in merito al risarcimento del danno che il professore asserisce di aver subito a causa del ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 18 novembre 2003 e il 2 settembre 2015. Il professore ha richiesto l’accertamento dell’illegittimità delle clausole di apposizione di un termine ai singoli contratti di lavoro a tempo determinato da lui stipulati con il suo datore di lavoro e ad ottenere la conversione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo alla data di stipulazione del primo contratto. Egli chiede altresì, in via subordinata, il risarcimento del danno causato dall’utilizzo abusivo di siffatti contratti di lavoro a tempo determinato nonché il riconoscimento, ai fini del calcolo della sua retribuzione, dell’anzianità di servizio da lui maturata nell’ambito di tale rapporto di lavoro.

In sostanza è stata posta alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’articolo 1, commi 95, 131 e 132 della legge n. 107/2015, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell’accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l’abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti».

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza dell’8 maggio 2019 rileva, in via preliminare, che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione di almeno una delle misure che essa elenca, quando il loro diritto interno non contiene rimedi di legge equivalenti. In tal modo gli Stati membri raggiungono l’obiettivo generale consistente nella prevenzione di abusi di questo tipo, ma al contempo hanno la libertà di scegliere il mezzo per conseguirlo.

La Corte rileva inoltre che, come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori. La giurisprudenza non richiede un cumulo di misure: è imposto che gli Stati membri prevedano un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale.

Alla luce di quanto rilevato, La Corte dichiara che l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella causa in esame viene evidenziato che il lavoratore ha lavorato in qualità di professore di musica sulla base di 17 contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo particolarmente lungo, che va dal 18 novembre 2003 al 2 settembre 2015, prima di beneficiare, nel settembre 2015, di una trasformazione del suo rapporto di lavoro con effetto dal 1º gennaio 2014. Con tale trasformazione il professore ha ottenuto l’integrale riconoscimento, ai fini del calcolo della sua retribuzione, della anzianità maturata in forza della successione dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò equivarrebbe ad un’integrale ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso, il che sarebbe discriminante per dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale.

Alla luce di quanto esposto la Corte di Giustizia UE dichiara che:

“La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude, per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato, qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Corte di Giustizia UE, sentenza 08/05/2019, causa n. C-494/17

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/05/09/lavoratori-tempo-determinato-limitazioni-effetto-retroattivo-trasformazione-tempo-indeterminato

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