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Premi INAIL: aggiornate le retribuzioni di riferimento per il 2019

L’INAIL, con la circolare n. 11 del 2019, stabilisce i limiti minimi e massimi di retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del premio assicurativo dovuto per l’anno 2019. Gli importi calcolati dall’Istituto si applicano sia alla generalità dei lavoratori dipendenti che, sulla base di quanto riportato nelle apposite tabelle, alle altre categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi

Con la circolare n. 11 del 10 maggio 2019, l’INAIL definisce gli importi minimi di retribuzione imponibile per la determinazione del premio assicurativo ordinario applicabili all’anno 2019.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci di cooperative e gli addetti al lavoro agile, è previsto che, se la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori subordinati, è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due. Il limite minimo di retribuzione è pari, per il 2018, a:

- euro 48,74 giornalieri;

- euro 1.267,24 mensili.

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 43,35 euro.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2019, a euro 27,07.

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono pari a:

- 48,74 euro senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera;

- 27,07 euro se è previsto uno specifico limite di giornaliera.

Per i lavoratori a domicilio è previsto il limite minimo di retribuzione giornaliera che varia è pari per l’anno 2018 a euro 27,07.

Con riferimento ai familiari partecipanti all’impresa familiare, dal 1° luglio 2018, l’imponibile giornaliero è pari a 54,58 mentre quello mensile è fissato a 1.364,48 euro.

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo70.

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali). L’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2019 è pari a 7,31 euro.

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, che sono pari rispettivamente a 1.364,48 e 2.534,03 euro mensili.

Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2019:

- 48,74 euro al giorno

- 14.622,00 l’anno

Sono inoltre determinati ai premi minimi annuali a persona che , in base alla classe di rischio, vanno da 81,90 euro a 1.450 euro.

La circolare riporta anche le tabelle per la determinazione del premio dovuto da:

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

- insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio;

- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

- Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

INAIL, circolare 10/05/2019, n. 11

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/11/premi-inail-aggiornate-retribuzioni-riferimento-2019

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