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Premi di produttività: riduzione contributiva anche su quota aggiuntiva IVS

Nel messaggio n. 1817 del 2019, l’INPS specifica che la riduzione contributiva, prevista sui premi di produttività erogati al lavoratori dipendenti, si applica anche alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico dei datori di lavoro. La riduzione del 20% dunque va effettuata anche su tale aliquota che è determinata nella misura dello 0,5%

L’INPS, con il messaggio n.1817 del 10 maggio 2019, interviene in materia di fruizione della riduzione contributiva sui premi di produttività, specificando che la stessa si applica anche alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

La disciplina vigente prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo: una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

INPS, messaggio 10/05/2019, n. 1817

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/11/premi-produttivita-riduzione-contributiva-quota-aggiuntiva-ivs

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