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Poste: accordi su assistenza integrativa e festività

L’8 maggio sono stati firmati due verbali di accordo in tema di Assistenza sanitaria integrativa e festività, per i dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.a. In tema di assistenza è stato stabilito che le coperture contenute nel Piano sanitario allegato al CCNL 30 novembre 2017, proseguano fino alla data di entrata in vigore del prossimo rinnovo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Mentre per le festività, in via sperimentale, per il 2019, per i giorni del 2 giugno e dell'8 dicembre coincidenti con la domenica, i lavoratori possono fruire, su base volontaria, di un giorno di permesso retribuito, non monetizzabile, in luogo del trattamento economico previsto dal contratto.

In data 8 maggio 2019, Poste Italiane S.p.a. con Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni e Fnc Ugl-Comunicazioni hanno siglato due verbali di accordo in tema di Assistenza sanitaria integrativa e festività, per i dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.a.

Le Parti, con il CCNL 30 novembre 2017, avevano stabilito che la scadenza del Piano sanitario, relativo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Poste Vita, era fissata al 31 dicembre 2018.

Con l'accordo in parola, al fine di garantire la prosecuzione dell'assistenza sanitaria integrativa, si è stabilito che le coperture contenute nel Piano sanitario allegato al CCNL 30 novembre 2017, proseguano fino alla data di entrata in vigore del prossimo rinnovo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Inoltre le Parti concordano che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'assistenza sanitaria verrà estesa in modo automatico a tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Con separato accordo, in pari data, le Parti hanno stabilito che, in via sperimentale, per il 2019, per i giorni del 2 giugno e dell'8 dicembre, coincidenti con la domenica, è riconosciuta ai lavoratori la facoltà di fruire, su base volontaria, di un giorno di permesso retribuito per ogni festività, non monetizzabile, in luogo del trattamento economico previsto dal contratto (art. 37, c. 5 del C.C.N.L.).

Il permesso deve essere fruito in misura intera entro il 31 dicembre 2019.

Per incentivare il ricorso a tale opzione, sono previsti, a favore del lavoratore che sceglie la "smonetizzazione" delle festività, ulteriori permessi orari retribuiti non monetizzabili, in misura pari a 2 ore per la festività del 2 giugno e a 1 ora per la festività dell'8 dicembre.

Tali permessi dovranno essere fruiti, anche in misura frazionata, entro il 31 dicembre 2019. La fruizione delle festività smonetizzate e degli ulteriori permessi orari deve essere richiesta dal lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio e organizzative aziendali.

Accordi con contenuti analoghi all'accordo in parola, potranno essere definiti a livello territoriale, in relazione alla festività del Santo patrono, coincidente nel 2019 con la domenica.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima delle festività in oggetto, per i lavoratori che abbiano già fruito dei permessi sostitutivi, si procederà ad una trattenuta del relativo trattamento economico, dalle competenze di fine rapporto.

Estremo

Verbale di accordo 08/05/2019

Verbale di accordo 08/05/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/05/13/poste-accordi-assistenza-integrativa-festivita

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