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Quota 100: quando la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro

La pensione con quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa. La percezione di eventuali redditi di lavoro comporta, infatti, la sospensione del trattamento pensionistico. L’unica ipotesi di cumulabilità ammessa è con il reddito da lavoro autonomo occasionale, purché non superi il limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità si applica fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Successivamente, vale la regola generale della totale cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e autonomo con la pensione.

L’argomento della compatibilità/cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo è tornato di attualità con le nuove regole di pensionamento anticipato “quota 100” che prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata sommando un’età anagrafica di almeno 62 anni con un minimo di 38 anni di contributi (si veda il D.L. n. 4 del 28.1.2019 convertito dalla legge 28.3.2019, n. 26).

Per evitare che le persone, dopo aver usufruito dell’agevolazione per accedere al pensionamento anticipato, rientrino nuovamente nel mondo del lavoro, con il decreto citato è stata stabilita l’incumulabilità della pensione con il reddito oltre una fascia di 5.000 euro annui.

Vediamo a quali condizioni è possibile avere questa cumulabilità.

L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa dal lavoro autonomo occasionale, dopo il pensionamento con “Quota 100”, comportano la sospensione della pensione per l’intero anno al quale si riferiscono i redditi.

L’unico caso di cumulabilità ammesso è quello del reddito derivante da lavoro autonomo occasionale, purché non superi il limite di € 5.000 lordi annui.

L’incumulabilità si applica per tutto il periodo per il quale il pensionato ha beneficiato dell’anticipo pensionistico rispetto alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Una volta raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, si applicherà la regola generale che prevede la totale cumulabilità dei redditi sia da lavoro dipendente che autonomo con la pensione, senza limiti di reddito.

Ai fini della valutazione dei redditi con la pensione “Quota 100”, si considerano sia i redditi prodotti in Italia sia quelli prodotti all’estero, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. I titolari di pensione “Quota 100” devono comunicare all’INPS:

· lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, qualunque sia l’importo del reddito ricavato;

· lo svolgimento di attività autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

In entrambi i casi, l’INPS sospende la pensione per l’intero anno al quale si riferiscono i redditi e le eventuali rate di pensione già percepite sono indebite e devono essere restituite.

Nessuna comunicazione preventiva è invece richiesta per lo svolgimento di attività autonoma occasionale con reddito fino a 5.000 euro annui.

Occorre però fare attenzione al tipo di attività autonoma occasionale che si andrà a svolgere e alla sua connessione con la storia professionale del lavoratore. Ad avviso di chi scrive, la presenza di una adeguata professionalità nell’attività occasionale che si ponga in continuità con il bagaglio professionale che il lavoratore possedeva quando era in attività potrebbe fare venir meno il requisito dell’occasionalità per l’attività autonoma che si svolge, con il pericolo di vedersi sospesa la pensione per l’intero anno.

Opzione del cumulo contributivo

Una situazione particolare e più complessa si presenta per i pensionati “Quota 100” che hanno conseguito la pensione con il cumulo dei periodi assicurativi.

In tal caso, si deve infatti tenere conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione. In caso di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato. Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

Per meglio comprendere l’implicazione dei diversi requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sulla incumulabilità del reddito da lavoro con la pensione “Quota 100”, l’INPS con la circolare n. 11 del 29.1.2019 ha illustrato degli esempi ai quali si rinvia per gli approfondimenti delle diverse casistiche.

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Per ulteriori approfondimenti consulta Guida alle Paghe, il mensile diretto da Massimo Brisciani, dedicato ai professionisti e alle aziende che si misurano quotidianamente con l'elaborazione della busta paga e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/13/quota-100-pensione-cumulabile-redditi-lavoro

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