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Commercio internazionale di beni e contenuti digitali: nuove opportunità per le imprese

Agevolare le operazioni di vendita di beni e di contenuti digitali in tutta l'UE per le imprese, specialmente le PMI, e garantire un elevato livello di protezione e di certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri. E’ l’obiettivo delle due direttive approvate dal Consiglio europea. Le imprese che desiderano vendere in Europa potranno contare su una riduzione degli adempimenti amministrativi. E i consumatori, in caso di difetti del bene, chiedere una riduzione del prezzo o il rimborso integrale ai produttori.

Vendita di beni fisici e contenuti digitali e a tinte europee. I consumatori possono contare sull’inversione dell’onere della prova sulla qualità del bene acquistato e sulla doppia tutela in caso di non conformità del prodotto: recesso o riduzione di prezzo.

Questo il quadro in cui si è mossa l’Unione Europea, che si avvia verso il consolidamento dell’armonizzazione legislativa in settori cruciali dell’economia mediante l’adozione da parte del Consiglio UE, il 15 aprile 2019, di un pacchetto comprendente una direttiva relativa a contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali (direttiva sul contenuto digitale) e una direttiva relativa a contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni).

L'obiettivo dichiarato nei documenti degli organismi europei è garantire un elevato livello di protezione e certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri, e agevolare le operazioni di vendita in tutta l'UE per le imprese, specialmente le PMI.

Le due direttive si fondano sul principio dell'armonizzazione massima, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni. Tuttavia, su taluni aspetti, per i paesi dell'UE è previsto un certo margine per andare oltre dette prescrizioni, allo scopo soprattutto di mantenere il grado di protezione dei consumatori già in vigore a livello nazionale.

Secondo gli auspici degli euro-legislatori i consumatori beneficeranno di un livello di protezione più elevato: potranno disporre di rimedi nell'ambito di tutti i loro acquisti, dall'abbigliamento fino ai beni complessi, ad esempio gli smartwatch, oppure quando acquistano servizi cloud, antivirus o e-book.

Gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.

La "direttiva sul contenuto digitale" riguarda la fornitura di contenuto digitale e comprende: dati prodotti e forniti in formato digitale (ad esempio musica, video online, ecc.), servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad esempio archiviazione su cloud), servizi che consentono la condivisione di dati (ad esempio Facebook, YouTube, ecc.) e qualsiasi supporto durevole usato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale (ad esempio DVD).

I servizi di comunicazione interpersonale "over the top" (al di sopra delle reti - OTT), i contratti a pacchetto e il trattamento dei dati personali sono inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva sul contenuto digitale.

La direttiva sul contenuto digitale introduce un elevato livello di protezione per i consumatori che pagano per un servizio, ma anche per quelli che forniscono dati in cambio di tale servizio. Le nuove norme prevedono in particolare che, qualora non sia possibile porre rimedio a un difetto entro un termine ragionevole, il consumatore possa beneficiare di una riduzione del prezzo o di un rimborso integrale. Inoltre, il periodo di garanzia non potrà essere inferiore a due anni.

Di particolare interesse sono, infatti. le disposizioni sulla responsabilità del fornitore di contenuto digitale.

L'operatore economico, si legge nella direttiva, è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. Inoltre, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità è a carico dell'operatore economico.

Si consideri, a maggiore tutela del cliente, che se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l'operatore economico può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale, oltre a quanto è tecnicamente necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, solo a condizione che il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida e che tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore.

Come detto sopra, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

La "direttiva sulla vendita di beni" riguarda tutte le vendite di beni, indipendentemente dal fatto che avvengano fisicamente (nei negozi), online o in vendite a distanza. Anche i beni con una componente digitale (ad esempio frigoriferi o orologi intelligenti) sono contemplati dalla direttiva.

Le nuove norme introducono un periodo di garanzia minimo di due anni (dal momento in cui il consumatore riceve il bene) e un periodo di un anno per l'inversione dell'onere della prova a favore del consumatore. I paesi europei possono prevedere periodi più estesi per mantenere il grado di protezione dei consumatori in essi vigente.

In materia di responsabilità si prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni (la regola di norma si applica anche ai beni con elementi digitali).

In materia di onere della prova la direttiva prescrive che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

In caso di difetto di conformità, infine, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/05/16/commercio-internazionale-beni-contenuti-digitali-nuove-opportunita-imprese

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