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Concessionari riscossione tributi: accordo sul lavoro agile

Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca hanno siglato, in data 15 maggio 2019, un accordo in materia di lavoro agile, per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Riscossione Sicilia s.p.a. ed Equitalia Giustizia s.p.a.

Per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Riscossione Sicilia s.p.a. ed Equitalia Giustizia s.p.a., in data 15 maggio 2019, è stato siglato un accordo in materia di lavoro agile.

Con il CCNL 28 marzo 2018 le Parti avevano individuato l'istituto del lavoro agile come strumento per svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso dall'azienda, impegnandosi ad incontrarsi per predisporre le nuove misure spazio temporali della prestazione lavorativa (smart working) da attivarsi in via sperimentale.

Con l'accordo in parola le Parti convengono di introdurre in via sperimentale e per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del primo accordo individuale, l'istituto del lavoro agile.

Sono destinatari del lavoro agile tutti i dipendenti a tempo indeterminato, ad esclusione dei Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di responsabile, degli addetti allo sportello, degli ufficiali della riscossione, dei messi notificatori, del personale addetto ai turni, del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni, nonché dei lavoratori tassativamente individuati dell'accordo.

Il rapporto è instaurato in via sperimentale e su base volontaria nel numero massimo di 150 risorse (50 negli uffici di Direzione Centrale e 100 per la rete).

L'accordo definisce i criteri che determanino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.

La prestazione è eseguita al di fuori dei locali aziendali, entro i limiti dell'orario giornaliero e settimanale, secondo l'articolazione individuale dell'orario di lavoro.

I lavoratori potranno svolgere lavoro agile per un massimo di 5 giornate al mese non cumulabili.

Il lavoratore ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori all'interno dell'azienda.

Nelle giornate di smart working viene sospesa l'erogazione del buono pasto e l'indennità di pendolarismo o altre analoghe indennità di cui il lavoratore sia destinatario.

La postazione e la manutenzione degli apparati sono a carico del datore di lavoro. L'accordo fornisce uno schema di accordo individuale di lavoro agile.

Le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di 30 giorni, ovvero con un preavviso di 10 giorni esclusivamente nei casi indicati dall'accordo stesso.

I termini sono raddoppiati nel caso il lavoratore abbia motivato l'istanza di collocazione in smart working in quanto fruitore delle agevolazioni di cui alla L. n.104/1992.

Accordo, 15/05/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/05/20/concessionari-riscossione-tributi-accordo-lavoro-agile

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