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Concordato preventivo: dal MiSE le modifiche alla visura camerale

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito alla nuova rappresentazione, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, del concordato preventivo dopo il decreto di omologazione ex art.180 della legge fallimentare e fino al completamento dell'esecuzione della proposta di concordato. La modifica alla composizione grafica delle visure camerali si è resa necessaria per evitare che chi consulta le visure possa erroneamente convincersi della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa.

Con la circolare n. 3721/C del 21 maggio 2019, prot. 119054, il Ministero dello Sviluppo Economico illustra le modifiche che sono state concordate con l'Unioncamere e con Infocamere relativamente alla composizione grafica delle visure camerali rilasciate dal registro delle imprese, nella fase successiva al decreto di omologazione di cui all'art. 180 della legge fallimentare, e fino al completamento dell'esecuzione della proposta di concordato.

Molti utenti lamentano che dalle visure camerali la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche dopo l'emissione del decreto di omologa, nonostante l'art. 181 della legge fallimentare preveda che <<La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180>>. Alcuni giudici delegati hanno evidenziato che una semplice modifica alla composizione grafica delle visure camerali potrebbe porre rimedio al problema, evitando così che in coloro che consultano le visure sorga l'erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa.

Il Ministero comunica che sono state introdotte le opportune modifiche alla visura camerale e che queste permettono di evidenziare, dalla consultazione della visura ordinaria, che l'impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo.

In pratica:

- nella sezione relativa ai "Dati anagrafici" viene eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l'esistenza del concordato preventivo;

- nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta una scritta fissa: "concordato preventivo in fase di esecuzione".

Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica ma non più visualizzata dal blocco amministratori, ma dal blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.

La "scritta fissa 96" che indica l’inesistenza di procedura in corso, non sarà evidenziata fino a quando non è completata la fase di esecuzione del concordato preventivo.

Con l'iscrizione dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo, i dati relativi ad ogni informazione relativa al concordato preventivo stesso, così come l’indicazione del commissario giudiziale vengono cancellati in quanto non hanno più carattere di attualità e saranno consultabili esclusivamente con una visura storica.

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 10/0/2019, n. 3721/C

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/05/22/concordato-preventivo-mise-modifiche-visura-camerale

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