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Incentivo occupazione under 30: vantaggi (e no) dell’utility INPS

L’INPS ha realizzato un’apposita utility che consente alle imprese, ai professionisti intermediari e ai lavoratori di raccogliere informazioni sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati prima e dopo il 1° gennaio 2018. Tale verifica è funzionale alla fruizione, da parte del datore di lavoro, dell’incentivo triennale contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali versati, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. L’applicativo, inoltre, nel caso di una precedente fruizione dell’esonero da parte di altri datori di lavoro, consente di calcolare l’agevolazione che spetta per il periodo residuo. Ma, vantaggi a parte, quali sono i limiti della piattaforma informatica?

L’INPS, con il messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, comunica di aver aggiornato l’utility attraverso la quale i datori di lavoro, i loro intermediari previdenziali e gli stessi lavoratori, possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente il 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.

L’utility è stata pensata per verificare la corrispondenza del requisito oggettivo, in capo al lavoratore, circa l’assenza di una precedente occupazione a tempo indeterminato, al fine di chiedere, all’Istituto previdenziale, l’applicazione dell’agevolazione “under 30” e cioè l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla legge di Bilancio 2018 (commi 100 e ss. della legge n. 205/2017).

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In pratica, uno degli elementi indispensabili per ritenere agevolabile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che l’azienda vuole attivare con un giovane (under 30), è che quest’ultimo non sia stato mai occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non contano eventuali rapporti di lavoro domestici a tempo indeterminato o rapporti di apprendistato risolti prima della qualificazione). Detto ciò, se la verifica di un precedente rapporto è evidente, qualora sia avvenuto presso la medesima azienda, è di difficile acquisizione il dato relativo ad eventuali pregressi rapporti di lavoro stabili che il lavoratore ha avuto presso altre aziende.

Per facilitare tale informazione, l’INPS ha pensato bene di realizzare un programma informatico, all’interno del proprio sito internet, che consenta alle aziende di accedere a questo dato, così da avere contezza sulla possibilità, o meno, di richiedere, in caso di successiva assunzione del lavoratore, l’incentivo triennale, di natura contributiva, pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Il programma è stato predisposto reperendo le informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e quelle presenti nelle banche dati esterne, come quelle del Ministero del Lavoro e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm) per le comunicazioni obbligatorie (COT).

L’implementazione dell’utility, pubblicizzata dal messaggio n. 1784 del 2019, è stata predisposta per venire incontro ad un’altra possibilità prevista dalla normativa agevolante. Infatti, il comma 103, dell’articolo 1, della legge n. 205/2017, prevede che “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

L’aggiornamento, in pratica, ha permesso di evidenziare non solo l’assenza di un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma anche, al fine di rispettare la prescrizione legislativa, di rilevare eventuali pregressi rapporti agevolati, in capo al lavoratore, per i quali vi sia stata una risoluzione anticipata rispetto al “consumo” totale dell’incentivo, così da creare una sorta di portabilità dell’esonero residuo su altri datori di lavoro interessati ad instaurare, con il giovane, un rapporto di lavoro stabile.

A seguito degli aggiornamenti effettuati, l’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce una specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi sia stata effettiva fruizione dell’agevolazione. In questo modo, il futuro datore di lavoro, attraverso l’incrocio delle informazioni desumibili dalle comunicazioni obbligatorie e dai flussi mensili, potrà effettuare il calcolo sul periodo di fruizione dell’esonero, al fine di individuare l’eventuale spettanza, per la riassunzione del lavoratore, di un periodo residuo di agevolazione.

Per quanto l’utility faciliti l’informazione richiesta, è il caso di evidenziare alcune criticità:

- in primo luogo, in considerazione delle modalità con cui vengono inviati all’Istituto previdenziale i flussi mensili da parte dei datori di lavoro (mese successivo rispetto a quello di competenza), nella consultazione dell’utility occorre tener conto della possibilità di uno sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione.

- l’INPS, inoltre, ribadisce il fatto che l’evidenza scaturita dall’utility “non ha valore certificativo”, in quanto non sono considerati eventuali rapporti a tempo indeterminato effettuati all’estero, dei quali l’Istituto può venire a conoscenza solo prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento, ed eventuali rapporti di lavoro con settori della pubblica amministrazione.

- infine, la banca dati, ove l’INPS acquisisce l’informazione relativa all’assenza di rapporti a tempo indeterminato nelle comunicazioni obbligatorie, è operativa da 11 anni (precisamente dal 1° marzo 2008), per cui è possibile che non siano considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati prima di tale data.

Per questi motivi, la stessa INPS ricorda ai datori di lavoro di acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore, sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza (o meno) di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Auto-dichiarazione che non è stata considerata esimente, dall’Istituto stesso, quando ha proceduto al disconoscimento dell’agevolazione degli anni precedenti (in particolare, 2015 e 2016) laddove non era presente il requisito della mancanza del precedente rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi prima dell’assunzione agevolata.

Proprio in merito alla dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro o il suo intermediario dovranno attestarne la preventiva acquisizione al momento della consultazione della posizione del lavoratore sull’utility.

L’applicativo, consultabile con gli ordinari sistemi di autenticazione, è presente sul sito internet dell’Istituto, al seguente percorso: www.inps.it > “Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/21/incentivo-occupazione-under-30-vantaggi-e-no-utility-inps

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