• Home
  • News
  • Decreto Brexit: via libera alle misure a tutela di imprese e cittadini

Decreto Brexit: via libera alle misure a tutela di imprese e cittadini

Approda sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Brexit, che contiene misure urgenti per assicurare la stabilità e l’integrità dei mercati finanziari, nonché per la tutela delle imprese e dei cittadini italiani nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza un accordo. Per il periodo transitorio, il decreto dispone la prosecuzione dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. E, sotto il profilo fiscale, l’applicabilità delle disposizioni che derivano dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’UE in materia di IVA e accise. Quali sono le altre novità?

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019 la legge n. 41 del 20 maggio 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto Brexit (D.L. n. 22/2019), recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.

Alla base del provvedimento vi è in primo piano la necessità di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito.

Sono previste inoltre le misure che saranno adottate in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo (Hard Brexit) e per la tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito.

Viene disciplinata la continuazione, nel periodo transitorio della Brexit, dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi.

La possibilità di continuare ad operare è subordinata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso da parte dei soggetti che operano su base stabile in Italia.

Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi non vi è possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio italiano in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, saranno cancellate dall'elenco delle imprese UE. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, proseguiranno, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Saranno mantenute in vigore, fino al termine del periodo transitorio le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Pertanto, continueranno ad applicarsi le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’UE in materia di IVA e accise.

Sarà garantita, nel periodo transitorio, la tutela della salute, continueranno cioè ad applicarsi, i diritti in materia di tutela della salute, in favore dei cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti.

Garanzia anche, a condizione di reciprocità, per il rispetto dei diritti e doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l’anno accademico 2019/2020.

Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell’Unione europea, alla data di recesso.

Viene consentita la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito.

Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, si prevede che i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.

Inoltre, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea point to point, mediante aeromobili del tipo a corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

Legge 20 maggio 2019, n. 41 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2019)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/05/25/decreto-brexit-via-libera-misure-tutela-imprese-cittadini

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble