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Antiriciclaggio: l’Europa cambia le misure per ridurre i rischi in Paesi terzi “opachi”

L’Unione europea stabilisce nuove misure antiriciclaggio. Con il regolamento delegato n. 2019/758, pubblicato nella GUUE e applicabile in tutti gli Stati membri dal prossimo 3 settembre, vengono previsti, in capo ai gruppi bancari europei con succursali in Paesi terzi dove la legislazione limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sulle imprese clienti, specifici adempimenti per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le azioni da intraprendere vanno dall’acquisizione del consenso specifico dei clienti, all’interruzione dei rapporti che non consentono un adeguato presidio del rischio o lo scambio di informazioni, fino alla chiusura delle filiali.

Il 14 maggio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta UE il regolamento delegato 2019/758 , che integra la Direttiva 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) e stabilisce alcune misure relative ai controlli antiriciclaggio che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti ad applicare qualora operino in Paesi terzi, se questi impediscono l’attuazione delle procedure antiriciclaggio di gruppo.

In particolare, il regolamento delegato istituisce alcune misure supplementari, tra cui l’azione minima che gli istituti di credito e finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le misure previste vanno dall’acquisizione del consenso specifico dei clienti fino alla rinuncia dell’operazione occasionale o del rapporto continuativo e sono graduate in base al criterio del rischio.

Vediamo nel dettaglio quali interventi sono richiesti dalla normativa in questione.

La normativa UE ha esteso negli ultimi anni la rete di monitoraggio rendendo più efficace il contenimento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per il tramite del sistema finanziario all’interno dell’area UE.

Tuttavia, quando un istituto europeo ha sedi distaccate radicate in Paesi per così dire “opachi”, in cui la legislazione impedisce il trasferimento delle informazioni (ad es. leggi sul segreto bancario) necessarie al monitoraggio, non è assicurato, allo stato attuale, il completo controllo del rischio delle operazioni.

Il regolamento delegato interviene sul tema indicando il comportamento che l’istituto deve tenere quando ha succursali o filiazioni controllate a maggioranza in Paesi terzi che non consentono l’attuazione delle procedure, per garantire che il controllo del rischio di riciclaggio mantenga comunque livelli adeguati e non pregiudichi l’intera rete di monitoraggio a livello di gruppo.

In primo luogo, per ciascun Paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la maggioranza di una filiazione, gli istituti finanziari devono valutare il rischio a cui è esposto il gruppo e tenere un registro aggiornato dei rischi.

Devono poi garantire che il rischio in questione sia adeguatamente preso in considerazione nelle loro politiche di gruppo in materia antiriciclaggio, che devono tra l’altro prevedere un’adeguata formazione del personale per la tempestiva identificazione dei rischi specifici. Infine, la valutazione del rischio e le politiche antiriciclaggio devono ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza.

La parte centrale del regolamento definisce il comportamento degli istituti nei seguenti casi:

- se le norme del Paese in cui ha sede la succursale non consentono un adeguato presidio del rischio;

- se vietano o limitano la condivisione e il trattamento dei dati dei clienti a fini antiriciclaggio;

- non consentono o limitano la comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette;

- vietano o limitano il trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri a fini antiriciclaggio;

- vietano o limitano la conservazione dei documenti nelle modalità prescritte dalla normativa europea.

In tutti questi casi l’istituto finanziario deve comunicare tempestivamente all’autorità competente, in ogni caso entro 28 giorni:

- il nome del Paese terzo;

- in che modo la legge vigente nel Paese terzo impedisce il corretto svolgimento delle attività in funzione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

- provvedere perché le succursali siano in grado di superare in modo legittimo tali restrizioni o divieti attraverso il consenso informato dei loro clienti o dei titolari effettivi.

Se non è possibile ottenere il consenso dai clienti, gli istituti finanziari adottano, oltre alle normali attività di contrasto, misure supplementari di gestione di tali fenomeni.

Le misure da adottare sono di seguito elencate:

- gli istituti finanziari limitano l’offerta di prodotti e servizi a quelli che presentano un basso rischio di riciclaggio e hanno una bassa incidenza sul rischio del gruppo;

- provvedono a che altre filiali del gruppo, quando interfacciano clienti già valutati da filiali stabilite nel Paese terzo, non si basino sull’adeguata verifica effettuata da queste ultime, ma attuino proprie attività di adeguata verifica;

- effettuano verifiche rafforzate, comprese verifiche in loco nelle filiali o audit indipendenti, per accertarsi che la filiale radicata nel Paese terzo valuti e gestisca correttamente i rischi;

- attuano procedure per cui le filiali radicate nel Paese terzo chiedano l’autorizzazione dell’alta dirigenza del gruppo creditizio per operazioni occasionali o per l’instaurazione di rapporti a più alto rischio;

- impongono alle succursali di determinare l’origine e, se necessario, la destinazione dei fondi oggetto del rapporto o dell’operazione occasionale;

- impongono alle filiali coinvolte un controllo continuo e rafforzato dei rapporti e delle operazioni fino a quando non siano ragionevolmente certe di comprendere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- fanno sì che le succursali condividano le informazioni relativa ad operazioni sospette, compresi fatti, operazioni, circostanza e documenti su cui sono basati i sospetti, comprese, laddove la normativa del Paese terzo lo permetta, informazioni personali;

- svolgono un controllo rafforzato di tutti i clienti delle filiali radicate nel Paese terzo, se tali clienti sono già stati oggetto di segnalazione di operazione sospetta da parte di altre filiali del gruppo;

- garantiscano che le filiali radicate nel Paese terzo abbiano sistemi di controllo efficace per individuare e segnalare le operazioni sospette;

- provvedono a che i documenti delle filiali coinvolte relativi all’adeguata verifica dei loro clienti siano aggiornati e conservati in un luogo sicuro, il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile e comunque almeno per tutta la durata del rapporto.

Laddove, nonostante l’applicazione delle misure prudenziali previste, l’ente creditizio non sia in grado garantire la corretta gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dovrà provvedere a che la succursale non effettui l’operazione occasionale o ponga fine al rapporto continuativo di cui trattasi. Laddove le difficoltà applicative siano più estese l’istituto potrà vedersi costretto a cessare in modo parziale o totale l’attività delle filiali coinvolte.

Infine, l’istituto deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che le attività poste in essere sono adeguate al presidio del rischio, anche in funzione del grado di rischiosità assunta. A tal fine dovrà effettuare verifiche rafforzate sulle filiali residenti nei paesi terzi, attraverso ispezioni ad hoc e audit indipendenti, e recepire da queste informazioni puntuali sul numero dei clienti ad alto rischio e sul numero delle operazioni sospette, nonché dati aggregati che consentano di avere una visione d’insieme del livello di rischio.

Le informazioni ottenute e le risultanze delle ispezioni dovranno essere messe a disposizione dell’Autorità, su richiesta di quest’ultima.

Il regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 3 settembre 2019 ed è obbligatorio in tutti le sue parti.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2019/05/27/antiriciclaggio-europa-cambia-misure-ridurre-rischi-paesi-terzi-opachi

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